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Sentenza

Sentenza n. 1179/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento numero -OMISSIS-DIV.C.T., notificato in data 4 febbraio del 2026, con il quale il Prefetto di Siracusa revocava la patente di guida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 120 comma 2 CDS, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione.

Giustizia amministrativa202600386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada, per sottoposizione a misura di prevenzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, sottoposto per due anni alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha impugnato la revoca prefettizia della patente. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. 241/1990, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, asseritamente notificata presso il luogo di esecuzione della misura anziché presso la residenza anagrafica; eccesso di potere per carenza di motivazione, poiché il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare l'art. 120, comma 2, Codice della strada e i provvedimenti del Tribunale di Catania, senza esplicitare le ragioni concrete della revoca né la verifica della necessità o opportunità della misura; eccesso di potere per mancata considerazione del percorso di reinserimento sociale e lavorativo del ricorrente. In particolare, la revoca avrebbe compromesso il rapporto di lavoro concernente la manutenzione della rete idrica, attività che richiedeva spostamenti con mezzo proprio, oltre alla capacità di provvedere al sostentamento personale e agli obblighi di mantenimento. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e sostenuto l'infondatezza del ricorso, affermando che la comunicazione di avvio si era perfezionata per compiuta giacenza e che la revoca era giustificata dalla misura di prevenzione e dall'accertata pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la revoca della patente prevista dall'art. 120, comma 2, Codice della strada, e non il diverso diniego di revoca disciplinato dal comma 3. Nel merito, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo, il prefetto può, ma non deve necessariamente, revocare la patente del soggetto sottoposto a misura di prevenzione. La valutazione prefettizia non deve tradursi in un riesame della pericolosità già accertata dal giudice della prevenzione, ma deve riguardare la necessità e opportunità della revoca in rapporto alla specifica misura applicata. Il provvedimento impugnato, pur dando atto della sorveglianza speciale e delle relative prescrizioni, non aveva considerato adeguatamente il percorso di reinserimento del ricorrente né la prescrizione giudiziale di ricercare un lavoro stabile. La Prefettura può discostarsi dalla valutazione del giudice ordinario, ma in tal caso è gravata da un obbligo motivazionale rafforzato, che deve confrontarsi anche con gli elementi favorevoli al recupero sociale e con la concreta esigenza di utilizzare la patente per l'attività lavorativa. Il mero richiamo alla misura di prevenzione e all'indole dell'interessato non era sufficiente. Il ricorso è stato pertanto accolto e l'atto annullato, fatti salvi i nuovi provvedimenti dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida»

    La disposizione, come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, attribuisce al prefetto un potere discrezionale: il prefetto può provvedere alla revoca, ma non è obbligato a disporla automaticamente nei confronti del titolare sottoposto a misura di prevenzione.

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    «non possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono o sono stati sottoposti [...] alle misure di prevenzione»

    La sottoposizione a misura di prevenzione costituisce il presupposto normativo della valutazione prefettizia, ma non determina automaticamente la revoca della patente già rilasciata.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso sulla carenza motivazionale senza sviluppare una specifica decisione autonoma sulla censura partecipativa.

  • art. 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La durata e la modulabilità delle misure di prevenzione sono rilevanti per escludere l'automatismo della revoca della patente.

  • art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    «di darsi alla ricerca di stabile lavoro, di fissare la propria dimora . . .»

    Le prescrizioni della misura di prevenzione, in particolare quella relativa alla ricerca di un lavoro stabile, devono essere considerate dalla Prefettura nella valutazione di necessità e opportunità della revoca della patente.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state previamente avvisate.

  • art. 120, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Disciplina una diversa fattispecie, relativa al diniego di revoca, non sovrapponibile alla revoca originaria prevista dal comma 2; tale distinzione rileva ai fini del riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La sottoposizione del titolare di una patente a una misura di prevenzione personale non comporta automaticamente la revoca della patente ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada: a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo, il prefetto dispone della facoltà, e non dell'obbligo, di revocare il titolo.
  • La discrezionalità prefettizia nella revoca della patente di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione riguarda la necessità e opportunità della revoca in rapporto alla specifica misura concretamente applicata, non un nuovo riesame della pericolosità sociale già compiuto dal giudice della prevenzione.
  • Il provvedimento prefettizio di revoca deve contenere una motivazione rafforzata quando si discosta, nei suoi effetti, dalle finalità di reinserimento sociale perseguite dalla misura di prevenzione; non è sufficiente il mero richiamo alla sottoposizione alla misura o all'indole del destinatario.
  • Nella valutazione sulla revoca della patente, l'amministrazione deve considerare anche le prescrizioni della misura di prevenzione e il concreto percorso di reinserimento lavorativo del destinatario, soprattutto quando l'attività lavorativa richieda spostamenti con un mezzo di trasporto.
  • La giurisdizione sulla revoca della patente disposta ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Codice della strada appartiene al giudice amministrativo; tale fattispecie va distinta dal successivo diniego di revoca disciplinato dal comma 3 della medesima disposizione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoRiparto di giurisdizione

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