Cassazione Civile, Ordinanza n. 05534/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una condomina contro il proprietario dell'unità sottostante e contro il condominio, per ottenere la demolizione di una tettoia realizzata dal convenuto e il risarcimento del danno, assumendone l'illegittimità e l'abusività. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò, ritenendo rituale la notifica dell'atto introduttivo e qualificando la tettoia come costruzione realizzata in violazione dell'art. 907 c.c. Il soccombente ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 907 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la tettoia non dovesse essere trattata come costruzione soggetta alle distanze dalle vedute; 2) nullità della sentenza per derivazione dalla nullità della CTU di primo grado, dedotta per violazione del contraddittorio e per mancato compimento di tutti gli accertamenti necessari, anche perché il consulente avrebbe ignorato una comunicazione al Comune; 3) vizio di motivazione, violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'opera fosse legittimo uso della cosa comune e non compromettesse veduta, stabilità e decoro del fabbricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nuove perché non risultava che le questioni sulla qualificazione della tettoia, sulla nullità della CTU e sull'uso della cosa comune fossero state dedotte nei precedenti gradi e trattate nella sentenza impugnata; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame del fatto decisivo per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Quanto ai profili di motivazione, ha escluso che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente o incomprensibile, osservando che la decisione d'appello era chiara e lineare. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
Regola sulle distanze delle costruzioni dalle vedute richiamata dalla Corte territoriale come base della decisione di merito; in cassazione non è stata accolta la censura che contestava tale qualificazione per novità della questione e, comunque, per infondatezza del vizio motivazionale.
art. 140 c.p.c.
Richiamato per ritenere rituale la notificazione dell'atto introduttivo eseguita dall'ufficiale giudiziario.
art. 101 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio nella CTU; la censura è stata giudicata inammissibile perché nuova.
art. 157 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità derivata della sentenza dalla dedotta nullità della CTU.
art. 159 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità derivata degli atti conseguente alla nullità della consulenza tecnica.
art. 194, comma 1, c.p.c.
Invocato per contestare l'attività del consulente tecnico d'ufficio; la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 1102, comma 1, c.c.
Invocato per sostenere il diritto del condomino di servirsi della cosa comune; la questione è stata dichiarata nuova e pertanto inammissibile.
art. 1120, comma 2, c.c.
Richiamato con riguardo alla disciplina delle innovazioni condominiali; anche questa doglianza è stata ritenuta nuova.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze e, per il n. 5, ha applicato la preclusione della doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme, preclude la proposizione in cassazione della censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando l'appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove, ossia non dedotte nei gradi di merito o non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e quando le abbia prospettate nei precedenti atti processuali.
- Quando si deduce per la prima volta in cassazione una questione giuridica che implica accertamenti di fatto, l'onere di autosufficienza richiede non solo l'allegazione della previa deduzione, ma anche la puntuale indicazione dell'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste se la decisione contiene argomentazioni chiare e intellegibili.
- Le censure che attaccano la qualificazione giuridica dell'opera o dell'intervento devono confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e non possono essere introdotte in cassazione come questioni del tutto nuove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05485/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05486/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05487/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →