Sentenza n. 6047/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 3362 del 26 novembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale di un'istanza per l'individuazione di aree da destinare a servizi religiosi o luogo di culto
Esito
Favorevole al resistente (associazione religiosa)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione aveva chiesto al Comune, ai sensi dell'art. 70 della legge regionale lombarda n. 12/2005, di individuare e mettere a disposizione una o più aree per servizi religiosi o per un luogo di culto. Dopo una precedente sentenza che aveva imposto all'amministrazione di riesaminare l'istanza, il Comune l'aveva nuovamente respinta. Il diniego era fondato, da un lato, sulla ritenuta carenza dei requisiti soggettivi dell'associazione, qualificata come associazione privata non riconosciuta con finalità culturali e di promozione sociale e priva, nello statuto, di un espresso riferimento alla religione e al culto islamico; dall'altro, sulla necessità che la decisione fosse assunta dal Consiglio comunale, sull'imminente revisione generale del piano di governo del territorio e sulla necessità di una valutazione unitaria delle esigenze relative alle attrezzature religiose e di un confronto con gli enti rappresentativi delle diverse confessioni. Il Comune ha proposto appello deducendo, con il primo motivo, che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto già definita la questione della legittimazione dell'associazione e che l'art. 70 regionale consentirebbe l'accesso alla procedura soltanto agli enti istituzionalmente competenti della Chiesa cattolica, agli enti delle confessioni con intesa approvata con legge e agli enti delle altre confessioni religiose. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione del TAR sul difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che i precedenti richiamati riguardassero un immobile dell'associazione e non l'individuazione di nuove aree comunali per luoghi di culto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, sebbene con diversa motivazione. Ha ritenuto fondata la censura del Comune relativa all'erronea ricostruzione della sentenza precedente: il precedente giudizio non aveva definitivamente accertato la titolarità sostanziale dell'associazione a ottenere l'accoglimento dell'istanza, ma aveva riconosciuto soltanto il diritto dell'associazione a che la domanda fosse esaminata nel merito, verificando anche i presupposti soggettivi. Tale rilievo, tuttavia, non ha condotto alla riforma della sentenza, perché il diniego è stato comunque ritenuto illegittimo. In particolare, la motivazione fondata sull'assenza di una finalità religiosa espressa nello statuto riproduceva il requisito dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63/2016 e non previsto dalla disciplina regionale vigente. La qualificazione di un ente come ente di una confessione religiosa non può dipendere esclusivamente da una formula statutaria, ma richiede una valutazione concreta della reale natura dell'organizzazione e delle attività effettivamente esercitate, che l'ente deve comprovare nel procedimento. È stato inoltre respinto il secondo motivo. L'eventuale competenza del Consiglio comunale non legittimava il diniego, poiché il dirigente avrebbe dovuto trasmettere prontamente la questione all'organo competente. Né il Comune poteva rinviare l'esame dell'istanza alla futura revisione generale del piano urbanistico o alla successiva approvazione del piano per le attrezzature religiose, perché ciò avrebbe sottoposto la domanda a tempi incerti e aleatori, comprimendo la libertà religiosa. L'individuazione di una nuova attrezzatura religiosa può essere valutata anche mediante una variante parziale e il coinvolgimento delle diverse confessioni può avvenire nell'ambito del relativo procedimento. Il Comune dovrà quindi riesercitare il potere rispettando il vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 70 l.r. Lombardia n. 12/2005
La disposizione disciplina le istanze relative all'individuazione di aree e attrezzature per servizi religiosi. La motivazione non può fondarsi sulla mera assenza, nello statuto, di una finalità religiosa espressa, perché tale requisito non è previsto dalla disciplina vigente dopo la declaratoria di incostituzionalità.
art. 72 l.r. Lombardia n. 12/2005
La disciplina della pianificazione delle attrezzature religiose non può essere applicata in modo da subordinare l'esame dell'istanza a tempi incerti e aleatori derivanti dalla futura approvazione del piano per le attrezzature religiose e della revisione generale del piano urbanistico.
art. 72, comma 5, l.r. Lombardia n. 12/2005
La contestualità tra piano per le attrezzature religiose e nuovo piano di governo del territorio o variante generale, nella misura in cui ritarda indefinitamente la decisione sulle istanze di insediamento religioso, determina una compressione ingiustificata della libertà di culto.
art. 14, comma 3, l.r. Lombardia n. 12/2005
Il coinvolgimento degli enti rappresentativi delle diverse confessioni religiose può avvenire nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La sentenza può imporre all'amministrazione vincoli conformativi per la riedizione del potere dopo l'annullamento del provvedimento.
artt. 3, 8, 19 e 117, comma 2, lett. c), Cost.
Sono i parametri costituzionali alla luce dei quali è stata dichiarata illegittima la previsione regionale che richiedeva, per qualificare un ente come appartenente a una confessione religiosa, che lo statuto esprimesse il carattere religioso delle finalità istituzionali.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrendo eccezionali ragioni connesse alla natura delle questioni controverse, consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Massime di principio
- La qualificazione di un ente come ente di una confessione religiosa non può essere subordinata alla presenza, nello statuto, di un'esplicita dichiarazione del carattere religioso delle finalità istituzionali quando tale requisito sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo; l'amministrazione deve valutare in concreto la reale natura dell'ente e le attività effettivamente esercitate, sulla base degli elementi comprovati nel procedimento.
- La libertà religiosa comprende il diritto di disporre di spazi adeguati per l'esercizio del culto; pertanto, le amministrazioni competenti devono sia favorire la disponibilità di spazi per le attività religiose sia evitare ostacoli ingiustificati o discriminatori nell'accesso agli spazi pubblici.
- Un'amministrazione comunale non può respingere o differire un'istanza per l'insediamento di un'attrezzatura religiosa rinviandone l'esame alla futura approvazione del piano per le attrezzature religiose o di una variante generale del piano urbanistico, se ciò assoggetta la domanda a tempi incerti e aleatori; l'esigenza urbanistica può essere affrontata, ove necessario, mediante una variante parziale.
- L'eventuale competenza di un organo comunale diverso da quello presso cui è stata presentata l'istanza non giustifica il diniego: l'ufficio ricevente deve trasmettere prontamente la questione all'organo competente.
- Il coinvolgimento delle diverse confessioni religiose nella pianificazione delle attrezzature di culto può essere realizzato nel procedimento di variante urbanistica o mediante altre iniziative conformi alla legge, ma non può costituire una ragione per procrastinare indefinitamente l'esame dell'istanza.
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