Sentenza del 21/11/2019 n. 4269 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d’imposta. La società contestava, in via incidentale, la mancata sottoscrizione del ruolo e il difetto di motivazione della cartella; l’Agenzia delle Entrate contestava invece la sentenza di primo grado, sostenendo che fosse incorsa in ultrapetizione e contraddittorietà per avere ritenuto necessaria la preventiva notificazione di un avviso bonario o di un avviso di accertamento. Nel merito, l’Agenzia sosteneva che il credito d’imposta non fosse stato trasferito alla società contribuente nell’ambito della scissione e del conferimento del ramo d’azienda.
La decisione
La Commissione ha rigettato il primo motivo dell’appello incidentale, poiché la società non aveva fornito elementi specifici e concreti per contestare la provenienza o la validità del ruolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale, relativo al difetto di motivazione della cartella, perché proposto per la prima volta in appello. Ha accolto il motivo dell’Agenzia relativo all’errata valutazione dell’avviso bonario, ma ha comunque esaminato il merito della pretesa. Nel merito ha ritenuto che il credito d’imposta fosse stato trasferito alla società contribuente insieme al ramo d’azienda, in forza dell’atto di scissione e delle norme sul trasferimento dei crediti inerenti all’azienda. La mancata compilazione dei quadri dichiarativi non era sufficiente a escludere il trasferimento. L’appello dell’Agenzia è stato quindi rigettato, con conferma della decisione favorevole alla società e dichiarazione di infondatezza della pretesa tributaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12 d.P.R. n. 602/1973
Non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione del ruolo.
L’assenza della firma sul ruolo non determina automaticamente la nullità dell’atto. Il contribuente deve fornire elementi specifici e concreti per contestare la provenienza o il potere dell’organo che ha formato il ruolo.
Art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Consente di correggere errori materiali e di calcolo e di controllare la tempestività e coerenza dei versamenti con la dichiarazione.
Il controllo automatizzato può essere utilizzato per errori meramente formali o facilmente desumibili dalla dichiarazione, ma non per risolvere questioni giuridiche o effettuare valutazioni sostanziali complesse.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione quando la contestazione riguarda dati dichiarativi verificabili senza valutazioni giuridiche o istruttorie.
Art. 2559 c.c.
I crediti inerenti all’azienda si trasferiscono con la cessione dell’azienda, salvo che le parti li abbiano validamente esclusi. Il trasferimento può quindi essere un effetto legale della cessione, anche senza un autonomo negozio di cessione del credito.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione dell’assenza dell’avviso bonario non costituiva ultrapetizione, poiché era ricompresa nella più ampia contestazione della mancanza di un atto prodromico.
Cass. civ., Sez. V, n. 27561/2018
La contestazione generica della mancata sottoscrizione del ruolo non è sufficiente per ottenere la nullità della cartella.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 17758/2016
Il controllo automatizzato è limitato a errori direttamente rilevabili dai dati dichiarati e non consente all’amministrazione di risolvere questioni interpretative o giuridiche.
Cass. civ., Sez. V, n. 12553/2016
Il trasferimento di un credito può derivare non solo da una cessione tipica del credito, ma anche come effetto ulteriore della cessione o del trasferimento di un’azienda.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre indicare e dimostrare concrete ragioni che mettano in dubbio la provenienza o la legittimazione dell’atto.
- Le contestazioni sulla motivazione della cartella devono essere formulate già nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello può comportare l’inammissibilità.
- Il controllo automatizzato è legittimo per errori materiali, aritmetici o immediatamente rilevabili dalla dichiarazione, ma non per questioni che richiedono interpretazioni giuridiche o valutazioni sostanziali.
- Quando l’amministrazione disconosce un credito d’imposta per ragioni giuridiche o per valutare la spettanza sostanziale del credito, normalmente deve adottare un atto motivato idoneo a consentire la difesa del contribuente.
- In caso di cessione, scissione o conferimento di un ramo d’azienda, i crediti inerenti al ramo possono trasferirsi automaticamente come effetto dell’operazione, salvo un’espressa esclusione nell’atto.
- La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi non dimostra, da sola, l’inesistenza o il mancato trasferimento del credito quando l’atto notarile e la documentazione dell’operazione dimostrano diversamente.
- Nel giudizio tributario il giudice d’appello può correggere la motivazione della sentenza di primo grado e decidere comunque il merito della pretesa, evitando che un errore processuale determini automaticamente l’accoglimento della pretesa fiscale.
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