Cassazione Penale, Ordinanza n. 20852/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per favoreggiamento personale. Il ricorso deduceva: l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni che integravano esse stesse reato; l'insussistenza del reato presupposto, indicato nella detenzione di stupefacenti; l'omessa concessione della particolare tenuità del fatto; il diniego della causa di non punibilità/scusante di cui all'art. 384 c.p., sostenendo che l'agente avesse agito per evitare un nocumento alla propria libertà derivante da una sanzione amministrativa ex art. 75 t.u. stupefacenti; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sull'utilizzabilità delle dichiarazioni costituenti reato, inconferente il secondo motivo sulla commissione del reato presupposto, generico il terzo sulla particolare tenuità del fatto, reiterativo e non confrontato con la motivazione della sentenza il quarto sulla scusante dell'art. 384 c.p., e infondate le censure sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
individua il delitto di favoreggiamento personale confermato nei gradi di merito e oggetto del ricorso.
art. 131-bis c.p.
la sua applicazione è stata esclusa in fatto e la doglianza è stata reputata generica, perché non ancorata alla concreta motivazione della sentenza impugnata.
art. 384 c.p.
la scusante è stata negata perché la Corte di merito ha escluso che l'imputato agisse per timore di un inevitabile nocumento alla libertà, anche solo in relazione a una sanzione amministrativa ex art. 75 t.u. stupefacenti.
art. 75 t.u. stupefacenti
richiamato come possibile fonte del timore addotto dalla difesa, ma ritenuto non decisivo ai fini della scusante.
art. 133 c.p.
criterio di riferimento per la valutazione delle attenuanti generiche, rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per vizi logici o motivazionali.
art. 378 cod. pen.
norma richiamata nel testo per indicare il reato di favoreggiamento personale.
art. 384 cod. pen.
norma richiamata nel testo per indicare la scusante invocata dalla difesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già svolte in appello senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve essere specifica e riferita al caso concreto; non è sufficiente l'enunciazione astratta di principi di diritto.
- La causa di non punibilità o scusante invocata dall'imputato richiede la dimostrazione concreta del presupposto fattuale su cui si fonda, non essendo sufficiente allegare in modo generico un timore di conseguenze sfavorevoli.
- Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. è sufficiente se individua gli elementi ritenuti prevalenti.
- La determinazione della pena deve essere specificamente motivata solo quando si discosti in modo rilevante dal valore medio edittale; se la sanzione rimane al di sotto della misura media, la motivazione può essere sintetica.
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