Sentenza del 05/02/2016 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo al 2008, contestando la validità della firma per assenza o mancata allegazione della delega, l'accertamento induttivo nonostante la presentazione della dichiarazione, l'errata qualificazione dell'attività esercitata, il mancato riconoscimento dei crediti IVA relativi a fatture non prodotte e l'insufficiente motivazione del reddito determinato applicando un coefficiente di redditività del 10% tratto dai dati del settore delle costruzioni nella provincia di Potenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha ritenuto legittima la sottoscrizione dell'avviso, poiché l'Ufficio ha dimostrato l'esistenza della delega interna e non era obbligato ad allegarla all'avviso. Ha inoltre confermato il mancato riconoscimento dei crediti IVA, non essendo state prodotte le fatture né provata la causa di forza maggiore che ne avrebbe impedito l'esibizione. Ha invece ritenuto illegittima la determinazione del reddito d'impresa mediante il coefficiente di redditività del 10%, perché motivata in modo generico e senza indicare dati specifici conoscibili dal contribuente. È stato quindi annullato il recupero relativo alle imposte dirette, mentre è rimasto fermo il recupero IVA. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, DPR 600/1973
L'avviso di accertamento deve recare la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione da parte di un funzionario delegato è valida se l'Amministrazione dimostra, in caso di contestazione, l'esistenza e il corretto esercizio della delega. La delega non costituisce però un elemento che debba necessariamente essere allegato all'avviso.
Art. 42, comma 2, DPR 600/1973
Le allegazioni obbligatorie riguardano i documenti richiamati nell'avviso nei limiti previsti dalla norma.
La sentenza ritiene che l'obbligo di allegazione non si estenda alla delega di firma, considerata distinta dagli elementi essenziali dell'avviso.
Art. 56, DPR 633/1972
La disciplina dell'avviso di accertamento in materia di IVA richiama quella prevista per le imposte sui redditi.
I requisiti relativi alla sottoscrizione dell'avviso previsti dall'art. 42 del DPR 600/1973 trovano applicazione anche agli accertamenti IVA.
Art. 53 della Costituzione
La decisione richiama indirettamente la tutela del diritto di difesa del contribuente, ritenendo insufficiente una motivazione che non consenta di comprendere e contestare concretamente il criterio utilizzato per determinare il reddito.
Cassazione civile, sez. tributaria, 5 settembre 2014, n. 18758
Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.
La validità dell'avviso dipende dalla sottoscrizione del soggetto competente o validamente delegato; la prova della delega può essere fornita anche successivamente nel giudizio.
Massime di principio
- La contestazione della firma dell'avviso non è sufficiente in termini generici: il contribuente deve sollevare una contestazione specifica, mentre l'Amministrazione può dimostrare in giudizio l'esistenza della delega senza doverla necessariamente allegare all'avviso.
- La mancata produzione di fatture o scritture contabili impedisce di riconoscere crediti IVA, salvo che il contribuente dimostri concretamente una causa di forza maggiore non imputabile.
- Un accertamento basato su percentuali o coefficienti di redditività deve indicare dati, fonti e riferimenti sufficientemente specifici da permettere al contribuente di comprendere il calcolo e difendersi; il semplice richiamo generico a dati dell'anagrafe tributaria o alla redditività media del settore può comportare l'illegittimità della ripresa.
- L'accoglimento parziale di un ricorso può riguardare solo alcune componenti dell'accertamento: l'annullamento della parte relativa alle imposte dirette non comporta automaticamente l'annullamento del recupero IVA.
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