Cassazione Penale, Ordinanza n. 06339/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena concordata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché le censure riguardavano un vizio di violazione di legge non rientrante tra quelli consentiti, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena concordata tra le parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse, come la generica violazione di legge sul trattamento sanzionatorio.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.)
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 445 c.p.p.
richiamato implicitamente dagli artt. 444 e ss. c.p.p. come disciplina del patteggiamento, senza ulteriori precisazioni nel testo.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- Le doglianze sulla violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio non sono deducibili avverso il patteggiamento se non si traducono nella denuncia di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità può essere dichiarata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.
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