Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06339/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena concordata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché le censure riguardavano un vizio di violazione di legge non rientrante tra quelli consentiti, il motivo è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiama il rito del patteggiamento, cioè l'applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure diverse, come la generica violazione di legge sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.)

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 445 c.p.p.

    richiamato implicitamente dagli artt. 444 e ss. c.p.p. come disciplina del patteggiamento, senza ulteriori precisazioni nel testo.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
  • Le doglianze sulla violazione di legge in materia di trattamento sanzionatorio non sono deducibili avverso il patteggiamento se non si traducono nella denuncia di illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata de plano nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.