Sentenza n. 5566/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza dell’Ordinanza Repert. n. 25145/2023 del 19/12/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 50247/2021, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini italiani iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, passata in giudicato il 30 aprile 2024, con la quale era stato riconosciuto il loro status di cittadini italiani iure sanguinis ed era stato ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Nonostante la trasmissione della documentazione necessaria e i solleciti, il Comune di Cingia De’ Botti, individuato come Comune competente in quanto luogo di nascita dell'avo italiano, non aveva eseguito gli adempimenti. Il Ministero dell'Interno si è costituito per resistere. Anche l'ordinanza istruttoria del TAR, con cui erano state richieste informazioni sullo stato della pratica, è rimasta inadempiuta. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per l'eventuale inutile decorso del termine assegnato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che il rito dell'ottemperanza è utilizzabile per l'esecuzione delle ordinanze conclusive del rito sommario civile quando, non impugnate nel termine previsto, esse acquistano gli effetti del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. L'ordinanza del Tribunale di Roma era quindi equiparabile a una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento equiparato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. Il TAR Lazio era territorialmente competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., poiché nella sua circoscrizione ha sede il giudice ordinario che aveva emesso il provvedimento da eseguire. Nel merito, il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cingia De’ Botti, di dare completa esecuzione al giudicato mediante le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile e le eventuali comunicazioni alle autorità consolari. È stato assegnato il termine di 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato il Prefetto di Cremona, o un suo sostituto, quale Commissario ad acta, con un ulteriore termine di 90 giorni per completare gli adempimenti. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale strumento acceleratorio, la nomina preventiva del Commissario ad acta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 702-ter c.p.c.
ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce carattere esecutivo
L'ordinanza conclusiva del rito sommario civile ha efficacia esecutiva.
art. 702-quater c.p.c.
se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, “produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile”
L'ordinanza conclusiva del rito sommario, se non appellata nel termine, acquista efficacia di giudicato e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza.
art. 2909 c.c.
produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile
Il provvedimento non impugnato nei termini produce gli effetti del giudicato sostanziale.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato ed … altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l'esecuzione di provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
Per l'ottemperanza di provvedimenti del giudice ordinario è competente territorialmente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo per l'eventuale inosservanza del termine fissato per l'esecuzione può essere negato quando il giudice ritenga sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Il rito dell'ottemperanza è utilizzabile per l'esecuzione di un'ordinanza conclusiva del rito sommario civile quando, non essendo stata appellata nel termine previsto dall'art. 702-quater c.p.c., essa produce gli effetti del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
- Ai fini dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., l'ordinanza del giudice ordinario divenuta irrevocabile e produttiva degli effetti del giudicato rientra tra gli altri provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato.
- Per il ricorso per ottemperanza relativo a un provvedimento del giudice ordinario è competente, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso il provvedimento da eseguire.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di compiere specifici adempimenti entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente quale misura acceleratoria dell'esecuzione e può giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo per l'inutile decorso del termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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