Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRES - Estinzione di società - Debiti tributari rimasti insoddisfatti - Liquidatori - Responsabilità - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la responsabilità del liquidatore di una società estinta per il mancato pagamento di imposte accertate o liquidate dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto. Il principio affermato è che tale responsabilità non può essere invocata per tributi divenuti esigibili o formalmente accertati soltanto dopo la chiusura della liquidazione, salvo che il debito fosse già stato riconosciuto dalla società o derivasse da atti notificati prima della chiusura. In ogni caso, la responsabilità opera nei limiti dell'attivo distribuito ai soci a danno dell'Erario.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata limitata: il liquidatore non risponde dei debiti tributari accertati o liquidati successivamente alla chiusura della liquidazione, se tali debiti non erano già risultanti da atti notificati o da riconoscimenti della società prima della chiusura. La presunzione legale relativa può operare soltanto per obbligazioni tributarie già conoscibili o riconosciute anteriormente e comunque entro il valore dell'attivo distribuito ai soci.

Norme richiamate

  • Norme sulla responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari delle società estinte

    La presunzione legale relativa opera soltanto per le imposte dovute per effetto di atti notificati prima della chiusura della liquidazione o per imposte oggetto di riconoscimento di debito da parte della società.

    La responsabilità del liquidatore non è illimitata né automatica: presuppone che il debito tributario fosse già formalmente conosciuto o riconosciuto prima della chiusura della liquidazione e non può eccedere l'attivo distribuito ai soci.

Massime di principio

  • Il liquidatore di una società estinta non risponde automaticamente di ogni debito tributario emerso dopo la chiusura della liquidazione.
  • Per imputare la responsabilità occorre verificare se l'atto impositivo era stato notificato prima dell'approvazione del bilancio finale e del piano di riparto, oppure se la società aveva riconosciuto il debito.
  • La responsabilità è normalmente limitata al valore dei beni o delle somme distribuiti ai soci in pregiudizio dell'Erario.
  • Un accertamento notificato dopo la chiusura della liquidazione, se non preceduto da un riconoscimento del debito o da un atto già notificato, non è sufficiente da solo a fondare la responsabilità del liquidatore.
  • Nelle controversie analoghe è essenziale ricostruire cronologicamente la notifica degli atti tributari, l'eventuale riconoscimento del debito, la data di approvazione del bilancio finale e l'ammontare dell'attivo distribuito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.