Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza dirigenziale della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- del 20.12.2021, notificata il 24.12.2021 - recante il seguente oggetto “Discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro di Brindisi- -OMISSIS- S.p.A, (incorporante -OMISSIS- S.r.l.) - Sig. -OMISSIS- -Procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, con cui è stato intimato al ricorrente l’esecuzione di interventi di bonifica del predetto sito inquinato, inclusa la ricostituzione delle garanzie finanziarie prescritte, nonché di ogni altro atto connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 25.10.2023: dell’Ordinanza della Provincia di Brindisi – Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ecologia - -OMISSIS-, notificata il 27.7.2023, recante in oggetto discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro Brindisi – -OMISSIS- S.p.A. (incorporante -OMISSIS- s.r.l. – signor -OMISSIS- – procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Esiti indagini di cui al piano di caratterizzazione finanziato con fondi P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020/Asse VI – Azione 6.2.a. Pozzo SMD - Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.L.vo n. 152/2006 e ss. mm. ii. Prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2021 – Diffida e di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, in quanto illegittimo e lesivo.

Giustizia amministrativa202200202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza provinciale di bonifica ex art. 244 d.lgs. 152/2006 del 20 dicembre 2021, nonché successiva ordinanza-diffida del 27 luglio 2023 impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'individuazione quale responsabile dell'inquinamento e quale soggetto tenuto agli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ricostituzione delle garanzie finanziarie relative a una discarica dismessa. Ha dedotto la violazione degli artt. 240, 242, 244, 250 e 253 d.lgs. 152/2006, degli artt. 2462, 2475-bis e 2487 c.c., nonché degli artt. 42 e 104-ter della legge fallimentare, sostenendo: l'assenza di prova della propria responsabilità causale o della propria qualità di proprietario dell'area; la responsabilità esclusiva o concorrente della curatela fallimentare della società che aveva gestito la discarica; l'impossibilità di imputare a soggetti estranei alla curatela gli obblighi ambientali; l'omesso accertamento dell'attuale superamento dei valori soglia, essendo le prime analisi risalenti al 2017. Con i motivi aggiunti ha riproposto le medesime censure contro la successiva ordinanza del 27 luglio 2023, deducendo anche che l'inquinamento sarebbe derivato dalla mancata esecuzione di direttive impartite alla curatela dopo la cessazione dell'attività della discarica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, confermando integralmente le valutazioni già espresse in sede cautelare. Ha ritenuto legittima l'individuazione del ricorrente quale responsabile, sulla base del ruolo attivo e gestorio svolto senza soluzione di continuità nelle diverse società succedutesi nella gestione della discarica, come risultante dalle verifiche camerali e catastali. Il nesso causale è stato ritenuto dimostrato secondo il criterio del 'più probabile che non', mediante indizi plausibili e presunzioni semplici, mentre il ricorrente non ha fornito una prova liberatoria analitica né indicato uno specifico diverso fattore causale, limitandosi a prospettare genericamente la responsabilità della curatela, il fallimento, la nomina di altri liquidatori e la successiva cessione delle azioni. La possibile responsabilità della curatela, anche ove esistente, non esclude quella della società o dei soggetti che abbiano materialmente causato, contribuito o agevolato l'inquinamento; inoltre, l'obbligazione di ripristino ambientale ha natura personale e segue il responsabile, non la disponibilità materiale del sito. La perdita della detenzione dell'area non impedisce l'ordine di bonifica, potendo l'amministrazione intervenire direttamente in caso di impossibilità giuridica o materiale, con rivalsa sul responsabile. Il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina anche alle contaminazioni storiche, perché essa non sanziona retroattivamente condotte lecite, ma fronteggia una situazione attuale e perdurante di contaminazione. Ha inoltre escluso la necessità di nuove analisi rispetto a quelle del 2017, rilevando che le indagini ARPA del 2023 avevano confermato il superamento dei valori limite per ferro e manganese e valori anomali di COD nelle acque di falda. Le valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione sono sindacabili soltanto in presenza di esiti abnormi, manifestamente illogici o contraddittori, non riscontrati nel caso concreto. I motivi aggiunti sono stati respinti sia perché fondati sulle medesime censure già infondate, sia perché non emergeva alcuna illegittimità derivata della successiva ordinanza. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 240 d.lgs. 152/2006

    Richiamato per la definizione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ordinati dall'amministrazione.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel quadro della disciplina degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Attribuisce alla Provincia il dovere di identificare il responsabile della contaminazione e di ordinare gli interventi conseguenti; tale dovere permane finché la passività ambientale non sia integralmente rimossa.

  • art. 250 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione agli interventi sostitutivi dell'amministrazione in caso di mancata esecuzione degli obblighi di bonifica.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Richiamato con riguardo agli oneri e alle garanzie connessi agli interventi di bonifica.

  • art. 9 d.lgs. 36/2003

    Impone al gestore della discarica garanzie finanziarie idonee ad assicurare anche la chiusura e la gestione successiva alla chiusura, a tutela dell'ambiente.

  • art. 2475-bis c.c.

    Il potere di rappresentanza generale dell'amministratore è valorizzato ai fini dell'individuazione del ruolo gestorio e della responsabilità per gli obblighi ambientali.

  • art. 2476 c.c.

    Gli amministratori sono ritenuti solidalmente responsabili verso la società e i terzi per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge, inclusi gli obblighi ambientali.

  • art. 104-ter l. fall.

    La rinuncia della curatela all'acquisizione del bene non esclude la responsabilità dei soggetti che abbiano causato o contribuito alla contaminazione.

  • art. 2727 c.c.

    Consente di provare il nesso causale ambientale anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi plausibili.

Massime di principio

  • In materia di bonifica dei siti contaminati, l'amministrazione deve identificare il responsabile dell'inquinamento finché non sia integralmente rimossa la passività ambientale; il relativo obbligo non viene meno per il carattere storico della contaminazione.
  • Il nesso causale tra attività dell'operatore e contaminazione può essere accertato secondo il criterio del 'più probabile che non', anche mediante presunzioni semplici fondate su indizi plausibili, quali la vicinanza dell'impianto e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti e quelle impiegate nell'attività.
  • Il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a prospettare genericamente la possibile responsabilità di terzi, ma deve fornire una prova liberatoria analitica della dinamica degli eventi e indicare lo specifico fattore alternativo cui imputare la contaminazione.
  • La responsabilità della curatela fallimentare o di altri soggetti che abbiano avuto successivamente la disponibilità del sito non esclude quella della società o degli amministratori che abbiano materialmente causato, contribuito o agevolato l'inquinamento; l'obbligazione di ripristino ambientale è personale e non dipende dalla perdurante detenzione del bene.
  • La disciplina della bonifica si applica anche alle contaminazioni storiche, poiché l'ordine ambientale fronteggia una situazione attuale e perdurante di contaminazione e non costituisce applicazione retroattiva di una sanzione per condotte pregresse.
  • Le valutazioni tecnico-scientifiche dell'autorità ambientale sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino abnormi, manifestamente illogiche o contraddittorie; la permanenza della contaminazione può essere comprovata da indagini successive che confermino il superamento dei valori soglia.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.