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Ordinanza

Ordinanza n. 4058/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 14 marzo 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 19 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 792; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di -OMISSIS-’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30 e conseguente non ammissione alle prove orali, nonché circolare ministeriale sulle modalità di correzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione di esame che aveva attribuito il voto di 12/30 al proprio elaborato scritto, determinandone la non ammissione alle prove orali della sessione 2024. Ha inoltre contestato la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024 nella parte in cui riteneva adeguata la motivazione mediante voto meramente numerico. Il giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già esaminata dal medesimo Tribunale nel procedimento R.G. n. 1509/2025, concernente la legittimità costituzionale delle disposizioni che hanno differito, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della disciplina relativa all'esame di abilitazione forense.

La decisione

Il Tribunale non ha ancora deciso il ricorso né la domanda cautelare. Ha rilevato che nel giudizio parallelo R.G. n. 1509/2025 è stata sollevata, per contrasto con l'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e dell'art. 1 della l. n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina richiamata. Poiché tali norme devono essere applicate anche nel presente giudizio, il Tribunale prospetta l'adozione della sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Ha tuttavia ritenuto necessario instaurare previamente il contraddittorio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sospensione prospettata e sulla possibilità di interloquire davanti alla Corte costituzionale. La decisione è stata riservata alla scadenza del termine. Disposta anche l'oscurazione delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    La disposizione, insieme alla legge di conversione, è indicata come norma della cui legittimità costituzionale è stata sollevata questione, in quanto differisce anche per la sessione 2024 l'entrata in vigore della disciplina dell'esame di abilitazione forense.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    La norma di conversione è coinvolta nella questione di legittimità costituzionale relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame di abilitazione forense.

  • art. 3 Cost.

    È indicato quale parametro costituzionale rispetto al quale la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

  • art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La disposizione la cui entrata in vigore è stata differita dalle norme oggetto dell'incidente di costituzionalità.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento parallelo.

  • art. 295 c.p.c.

    Indicato quale fondamento della prospettata sospensione impropria del presente giudizio in ragione della pendenza della questione costituzionale in altro giudizio analogo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, secondo il Tribunale, il previo contraddittorio sulla prospettata sospensione impropria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sospensione impropria del giudizio amministrativo, quando dipende dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro giudizio analogo, deve essere preceduta dal contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di esprimersi sulla sospensione e sulla possibilità di interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La pendenza di un incidente di costituzionalità relativo a norme applicabili anche in un diverso giudizio, avente questione di diritto analoga, può giustificare la sospensione impropria di quest'ultimo, ma la decisione richiede il previo ascolto delle parti.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTutela del terzo

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