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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34761/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata, dell'integrale pagamento del dovuto e della conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il procedimento e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre dato atto che, per effetto della cessazione della materia del contendere, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 1999, emesso sulla base di accertamento sintetico di un reddito di 63.470,49 euro a fronte di un reddito dichiarato di 8.259,17 euro. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo che il possesso di cinque autovetture d'epoca da collezione e di tre immobili, oltre all'abitazione principale, costituisse indice sufficiente per la rideterminazione sintetica del reddito. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del D.L. 50/2017, chiedendo la sospensione del processo. Su richiesta del collegio è stata verificata la regolarità dell'istanza e l'integrale pagamento dell'importo dovuto; l'amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, D.L. 24 aprile 2017 n. 50

    richiamato come base normativa della definizione agevolata dei carichi a cui il contribuente ha aderito

  • L. 21 giugno 2017 n. 96

    norma di conversione del D.L. 50/2017 richiamata per la definizione agevolata

  • art. 11, comma 8, D.L. 24 aprile 2017 n. 50

    richiamato quale norma che consente la sospensione del procedimento in pendenza della definizione agevolata

  • L. 21 giugno 2017 n. 96

    norma di conversione del D.L. 50/2017 richiamata per la sospensione del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ritenuto non dovuto il c.d. doppio contributo unificato in ragione della cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata e risulta l'integrale pagamento dell'importo dovuto, il processo si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La verifica giudiziale della definizione agevolata richiede l'accertamento dell'effettiva regolarità dell'istanza e del pagamento integrale del dovuto.
  • La cessazione della materia del contendere consente la compensazione delle spese di lite, in coerenza con la finalità della disciplina di non imporre al contribuente oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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