Sentenza n. 8251/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Piemonte – Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 15 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022 e non notificata ad Abbott; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l'“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle n. 404 del 27.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo n. 369 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Maggiore della Carità n. 848 del 3.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga n. 467 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria n. 586 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Asti n. 151 del 30.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Biella n. 388 del 26.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino n. 909 del 6.9.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 n. 361 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 n. 309 del 22.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Novara n. 320 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 n. 510 del 23.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 n. 977 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 n. 806 del 28.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Vercelli n. 856 del 29.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO n. 701 del 4.9.2019).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti statali e regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione regionale di ripiano relativa agli anni 2015-2018 e i connessi atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e gli atti istruttori relativi alla certificazione dei fatturati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il Collegio ha rilevato che, per la cessazione della materia del contendere, la disposizione richiede la produzione delle attestazioni dell'avvenuto versamento da parte di tutte le amministrazioni regionali, attestazioni non depositate nel caso concreto. La richiesta è stata quindi valutata quale manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. La questione, rilevata d'ufficio, è stata sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancavano le attestazioni regionali richieste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha ritenuto tuttavia che il versamento della quota del 25% e la conseguente richiesta della ricorrente evidenziassero il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito delle impugnazioni. La questione è stata previamente segnalata alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento della quota del 25% assolve gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018; la cessazione della materia del contendere richiede inoltre la produzione in giudizio delle attestazioni dell'avvenuto versamento previste dalla disposizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione deve essere previamente segnalata alle parti; il Collegio ha adempiuto a tale obbligo dando avviso a verbale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa prevede l'estinzione dell'obbligazione sostanziale e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali subordinatamente al versamento di una quota ridotta, la mancata produzione degli specifici attestati amministrativi richiesti dalla legge impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma il versamento dichiarato e la conseguente rinuncia sostanziale alla decisione possono fondare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La richiesta della parte di dichiarare la cessazione della materia del contendere può essere riqualificata dal giudice, sulla base del suo contenuto sostanziale, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità, purché la questione rilevata d'ufficio sia previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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