Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27596/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna di un imputato per violenza privata, ritenendo che avesse chiesto il distacco dell'energia elettrica dell'abitazione occupata dalla persona offesa, costringendola ad andarsene. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato invito a presentarsi per l'interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. e per il mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo il primo avviso di conclusione indagini; 2) insussistenza della violenza privata, sostenendo che il distacco della fornitura fosse un atto contrattuale lecito e non uno strumento di coartazione; 3) ulteriore contestazione sulla configurabilità del reato, assumendo che la persona offesa fosse libera di rimanere nell'immobile e che il ricorrente, quale erede, avrebbe dovuto richiedere il distacco solo dopo la morte del padre; 4) vizio sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica di un nuovo avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. produce effetti autonomi e fa decorrere un nuovo termine per esercitare le facoltà difensive, compresa la richiesta di interrogatorio; poiché la richiesta non era stata rinnovata dopo il secondo avviso, non vi era nullità del decreto di citazione. Ha respinto anche i motivi sulla violenza privata, affermando che il distacco dell'energia elettrica può integrare violenza impropria quando, in concreto, priva la persona offesa della libertà di autodeterminarsi e la costringe a lasciare l'abitazione; ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul dolo, desunto dalla consapevolezza che la persona offesa non aveva ancora lasciato l'immobile. Infine ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla sospensione condizionale, poiché l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti e il precedente deve comunque considerarsi ai fini della concessione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La violenza privata è configurabile anche mediante violenza impropria o altre condotte idonee a comprimere coattivamente la libertà di azione e determinazione della persona offesa, come il distacco dell'energia elettrica che la costringa ad abbandonare l'abitazione.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Il nuovo avviso di conclusione delle indagini produce effetti autonomi e fa decorrere un nuovo termine per esercitare le facoltà difensive, inclusa la richiesta di interrogatorio.

  • art. 157 c.p.p.

    Richiamato solo per la descrizione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del perfezionamento della comunicazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.

  • art. 167 c.p.

    L'estinzione del reato per decorso del termine non comporta l'estinzione di tutti gli effetti penali, sicché il precedente resta valutabile ai fini della sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • Nel caso in cui il pubblico ministero notifichi un nuovo avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., l'indagato deve rinnovare nei termini la richiesta di interrogatorio: la precedente istanza riferita al primo avviso non conserva efficacia sul nuovo atto.
  • Il mancato espletamento dell'interrogatorio non determina nullità del decreto di citazione a giudizio se, dopo la notifica del nuovo avviso, l'indagato non ha rinnovato la richiesta di essere sentito.
  • La violenza privata può essere integrata non solo da una coazione fisica diretta, ma anche da condotte che, pur formalmente lecite o indirette, incidano in modo determinante sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa e la costringano a tenere una certa condotta o ad abbandonare un luogo.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del materiale probatorio per sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia logica e coerente.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può tener conto di un precedente reato estinto ai sensi dell'art. 167 c.p., poiché l'estinzione non elimina automaticamente gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.