Sentenza n. 995/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento 01 settembre 2025 n. 00483, con il quale la Regione Puglia ha dichiarato la decadenza ex art. 47 cod. nav. della società ricorrente dal godimento della concessione demaniale di cui all'atto formale 9368 del 29.5.2008 come modificato e integrato dall’atto formale suppletivo n. 1 prot. 618268 del 12.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di decadenza dalla concessione demaniale marittima e di trasferimento della gestione dell'area al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la declaratoria di decadenza adottata ai sensi dell'art. 47, lettere a) e f), cod. nav., contestando l'insussistenza dei presupposti della decadenza, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illogicità, l'ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e lo sviamento. In particolare, ha dedotto che il termine per il completamento delle opere non era ancora decorso; che i lavori erano stati comunque avviati, sebbene con attività preliminari; che le contestazioni relative al mancato pedissequo rispetto del cronoprogramma e alle comunicazioni di inizio lavori non giustificavano una misura così grave; che la Regione non aveva valutato la gravità effettiva degli inadempimenti alla luce della durata e della complessità della concessione, delle vicende che avevano ritardato l'avvio dei lavori e della sospensione estiva prevista dal cronoprogramma; e che il trasferimento della gestione al Comune configurava un'illegittima delega di funzioni o un affidamento senza gara. Le amministrazioni hanno sostenuto l'effettività e la gravità degli inadempimenti, la compromissione del rapporto fiduciario e la legittimità del trasferimento della gestione. È stata inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum della società socia di maggioranza della concessionaria: il socio, non essendo diretto destinatario dell'atto, non è legittimato a impugnarlo autonomamente ma può intervenire nel giudizio promosso dalla società.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato il provvedimento di decadenza. Ha affermato che la decadenza ex art. 47 cod. nav. non costituisce esercizio di un potere vincolato esercitabile per qualsiasi inadempimento, ma richiede l'accertamento di un inadempimento effettivo, grave e sufficientemente definitivo, valutato in rapporto al complessivo assetto del rapporto concessorio e agli interessi pubblici perseguiti. La Regione avrebbe dovuto considerare la durata della concessione fino al 2058, il fatto che l'avvio dei lavori fosse stato possibile solo nel 2025 per vicende non imputabili alla concessionaria, la complessità e la durata pluriennale delle opere, il carattere operativo del porto e la sospensione estiva prevista dal cronoprogramma. Non era stata contestata una totale inerzia, poiché risultavano avviate attività di cantiere, ma soltanto il mancato puntuale rispetto del cronoprogramma e la mancata informazione sulle contestazioni comunali relative alle comunicazioni di inizio lavori. L'assenza di mezzi e maestranze rilevata nel sopralluogo, effettuato in prossimità o durante il periodo di sospensione estiva, non assumeva quindi rilievo decisivo. L'atto non spiegava perché le condotte contestate fossero tali da compromettere definitivamente la realizzazione delle opere e non motivava adeguatamente la proporzionalità della decadenza rispetto a misure meno gravose. Il richiamo alla rottura del rapporto fiduciario era ritenuto estraneo, per come formulato, alle ipotesi decadenziali dell'art. 47 cod. nav. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza delle vicende successive all'adozione dell'atto, non potendo l'amministrazione integrare ex post la motivazione del provvedimento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 47 cod. nav.
lett. a: mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; lett. f: inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti
La decadenza dalla concessione demaniale presuppone non un qualsiasi inadempimento, ma una violazione effettiva e di adeguata gravità, valutata in concreto rispetto al rapporto concessorio complessivo, agli interessi pubblici perseguiti e secondo proporzionalità, necessità e adeguatezza.
art. 24 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Richiamato quale base dell'atto suppletivo che ha modificato la distribuzione delle aree in concessione.
art. 8 d.P.R. 509/1997
Richiamato quale fondamento dell'istituzione della Commissione di Vigilanza e Collaudo Demaniale.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l'adozione delle misure cautelari monocratiche che hanno sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
art. 73 c.p.a.
Richiamato con riferimento all'eccezione di tardività della documentazione depositata in giudizio; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione perché la documentazione riguardava profili irrilevanti ai fini della decisione.
art. 6 l.r. 17/2015
Richiamato dalle amministrazioni quale base della disposizione di trasferimento della gestione dell'area al Comune; la sentenza ha annullato il provvedimento di decadenza senza sviluppare una distinta decisione sulla questione.
art. 9 l.r. 17/2015
Richiamato dal Comune quale ulteriore fondamento della legittimità del trasferimento della gestione dell'area.
Massime di principio
- La decadenza da una concessione demaniale ai sensi dell'art. 47 cod. nav. non può essere disposta per qualsiasi inadempimento, ma richiede la dimostrazione di una violazione effettiva, grave e di consistenza tale da giustificare la risoluzione del rapporto concessorio.
- La gravità dell'inadempimento concessorio deve essere valutata in modo complessivo e non meccanico, considerando durata e natura del rapporto, complessità e stato di avanzamento delle opere, cause dei ritardi, comportamento dell'amministrazione e concessionario, cronoprogramma e incidenza concreta della condotta sugli interessi pubblici perseguiti.
- Il provvedimento di decadenza deve motivare puntualmente perché gli inadempimenti contestati compromettono il rapporto concessorio e perché la decadenza, anziché una misura meno gravosa come la diffida, sia necessaria e proporzionata.
- Nel giudizio impugnatorio la legittimità dell'atto deve essere valutata sulla base della motivazione espressa nel provvedimento; l'amministrazione non può integrare ex post la motivazione mediante il richiamo a vicende successive all'adozione dell'atto.
- Il socio di una società di capitali, non essendo il diretto destinatario di un provvedimento amministrativo lesivo della società, non è legittimato a impugnarlo autonomamente, ma può intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla società destinataria.
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