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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49736/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/04/2022 che, pur dichiarando l'estinzione del reato ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S. e disponendo la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente, aveva rigettato la richiesta della difesa di autorizzare l'utilizzo della patente in alcune fasce orarie per esigenze lavorative. La difesa sosteneva che la competenza per tale autorizzazione fosse del Prefetto solo per il periodo successivo alla sospensione e che, in ogni caso, dovesse applicarsi l'art. 62, comma 2, legge n. 69/1981 per tutelare l'attività lavorativa; inoltre contestava l'uso di una circolare ministeriale come base ostativa, ritenendola priva di valore normativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la decisione del Giudice dell'esecuzione: il GIP ha applicato l'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. per l'estinzione del reato e la riduzione della sanzione accessoria e ha correttamente ritenuto che l'autorizzazione all'uso della patente, in quanto materia di sanzione amministrativa accessoria, rientri nella competenza dell'autorità amministrativa (art. 218 C.d.S.) e non del giudice dell'esecuzione, salvo disposizione di legge contraria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della strada

    in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato

    La norma consente al giudice di dichiarare estinto il reato e di ridurre la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, ma non conferisce al giudice dell'esecuzione poteri generali di autorizzare l'uso della patente in via temporanea per esigenze lavorative, potere che rimane di competenza amministrativa salvo diversa previsione di legge.

  • art. 218, Codice della strada

    Secondo la Corte la materia delle autorizzazioni relative all'uso della patente sospesa ricade nella sfera di competenza dell'autorita' amministrativa (Prefetto), come previsto dalla disciplina del Codice della strada; pertanto il giudice dell'esecuzione non puo' sostituirsi al Prefetto per concedere permessi orari ordinari.

  • art. 62, comma 2, legge n. 69/1981

    quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il Magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo di non ostacolare il lavoro del condannato

    La norma riguarda la disciplina della sospensione della patente nell'ambito dell'esecuzione delle pene e consente al Magistrato di sorveglianza di modulare la sospensione per non ostacolare il lavoro del condannato; tuttavia la Corte non ha ritenuto che essa attribuisca automaticamente al giudice dell'esecuzione il potere di autorizzare l'uso temporaneo della patente in assenza di specifica previsione applicabile al caso concreto.

  • Circolare del Ministero dell'Interno n. 6535 del 22/04/2011

    La circolare ministeriale era richiamata dal GIP per motivare il diniego del permesso orario in caso di illecito penale; la Corte osserva implicitamente che le circolari non hanno forza normativa primaria, ma possono indicare l'orientamento amministrativo. Ciò non basta a trasferire al giudice competenze amministrative spettanti al Prefetto.

Massime di principio

  • La competenza a concedere autorizzazioni temporanee all'uso della patente durante periodi di sospensione appartiene, di regola, all'autorita' amministrativa (Prefetto) ai sensi del Codice della strada; il giudice dell'esecuzione puo' intervenire solo se una norma espressamente gli attribuisce tale potere.
  • L'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. consente l'estinzione del reato e la riduzione della sanzione accessoria in caso di positivo svolgimento di lavoro di pubblica utilita', ma non autorizza automaticamente il giudice a concedere permessi orari per ragioni di lavoro.
  • Le circolari ministeriali non hanno valore di fonte normativa sovraordinata: possono orientare l'amministrazione, ma non possono attribuire o sottrarre competenze previste dalla legge.
  • Se si richiede la possibilita' di usare la patente per esigenze lavorative durante o dopo una sospensione, occorre rivolgersi all'autorita' amministrativa competente (Prefetto) e/o dimostrare l'esistenza di una specifica previsione di legge che conferisca poteri al giudice adito.
  • Nelle impugnazioni in materia di sanzioni amministrative accessorie e competenze, occorre fondare il ricorso su chiari profili di illegittimita' o eccesso di potere del giudice; ricorsi infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni per responsabilita' nella proposizione dell'impugnazione.

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