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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20947/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

A seguito di un'ispezione svolta presso una banca cooperativa poi incorporata, la Banca d'Italia aveva irrogato sanzioni pecuniarie a un presidente del consiglio di amministrazione e ad alcuni consiglieri per carenze organizzative e nei controlli interni, conflitti di interessi, anomalie nella gestione di posizioni riconducibili agli amministratori e nelle relazioni creditizie con essi, con perdite rilevanti. Gli interessati avevano proposto opposizione e poi ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) illegittimità del diniego di retroattività della lex mitior e dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019; (2) violazione del ne bis in idem, contestazione non immediata, decadenza del potere sanzionatorio e omessa pronuncia sulla tardività; (3) genericità delle contestazioni, difetto di motivazione, mancata individuazione dell'autore materiale, violazione di legalità e tassatività, nonché esimente putativa; (4) mancata graduazione delle sanzioni e incongruità della misura, soprattutto per uno degli amministratori entrato in carica solo in epoca successiva ad alcune vicende; (5) disparità di trattamento rispetto a un altro intermediario finanziario; (6) motivazione apparente, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando in sintesi che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e di controllo non hanno natura sostanzialmente penale, sicché non opera la lex mitior; che non vi era omessa pronuncia né violazione del ne bis in idem o dei termini procedimentali, poiché le contestazioni riguardavano profili nuovi e i termini erano stati rispettati; che le censure sulla genericità degli addebiti e sull'esimente putativa erano in parte prive di autosufficienza e in parte infondate, essendo onere degli opponenti dimostrare i fatti idonei a escludere la responsabilità; che la censura sulla graduazione delle sanzioni non era autosufficiente e comunque il giudice di merito poteva commisurare la pena pecuniaria nei limiti edittali valorizzando globalmente gravità e elementi oggettivi e soggettivi. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché la disparità di trattamento non era stata dimostrata in presenza di una situazione omogenea e perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente, oltre a non potersi trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza fra chiesto e pronunciato

    il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e disatteso tutte le eccezioni e censure proposte

  • art. 14, legge n. 689 del 1981

    contestazione immediata; termine di novanta giorni

    la contestazione va notificata entro novanta giorni dal visto del direttore centrale; il termine procedimentale è rispettato se la notifica interviene entro tale momento rilevante

  • art. 3, legge n. 689 del 1981

    l'errore sul fatto, incluso l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, può escludere la responsabilità, ma l'interessato deve provarlo

  • art. 11, legge n. 689 del 1981

    la sanzione pecuniaria va determinata entro i limiti edittali tenendo conto della gravità del fatto e degli elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di indicare parametri fissi di proporzionalità

  • art. 144 TUB

    la violazione contestata integra un illecito amministrativo privo di natura sostanzialmente penale, con conseguente inapplicabilità del favor rei e della retroattività della disciplina più favorevole

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015

    non è applicabile retroattivamente come lex mitior alle sanzioni amministrative pecuniarie in questione

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità di vigilanza bancaria per carenze organizzative e nei controlli interni non hanno natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che non è invocabile il principio della lex mitior per ottenere l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
  • Nel giudizio di opposizione e nel successivo controllo di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito abbia comunque affrontato e respinto tutte le questioni introdotte, anche se non con separata trattazione formale di ciascuna di esse.
  • La censura di ne bis in idem richiede la dimostrazione che la nuova contestazione coincida sostanzialmente con fatti già definiti o già sanzionati; se l'addebito riguarda profili nuovi o periodi diversi, il principio non è violato.
  • Per dedurre la tardività della contestazione o la genericità degli addebiti occorre rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riportando gli elementi essenziali degli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • In tema di sanzioni amministrative, l'esimente fondata sull'errore sul fatto o sull'erronea supposizione di una causa di giustificazione deve essere allegata e provata dall'interessato.
  • Il giudice dell'opposizione può controllare la congruità della sanzione nei limiti edittali avendo riguardo alla gravità concreta del fatto e agli elementi oggettivi e soggettivi, senza essere vincolato a parametri rigidi di proporzionalità né tenuto a indicare analiticamente i criteri seguiti, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso decisorio.
  • La disparità di trattamento tra destinatari di sanzioni amministrative non può essere affermata in astratto, ma richiede la prova dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente una revisione del convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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