Cassazione Civile, Ordinanza n. 20947/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di un'ispezione svolta presso una banca cooperativa poi incorporata, la Banca d'Italia aveva irrogato sanzioni pecuniarie a un presidente del consiglio di amministrazione e ad alcuni consiglieri per carenze organizzative e nei controlli interni, conflitti di interessi, anomalie nella gestione di posizioni riconducibili agli amministratori e nelle relazioni creditizie con essi, con perdite rilevanti. Gli interessati avevano proposto opposizione e poi ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) illegittimità del diniego di retroattività della lex mitior e dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72/2015, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019; (2) violazione del ne bis in idem, contestazione non immediata, decadenza del potere sanzionatorio e omessa pronuncia sulla tardività; (3) genericità delle contestazioni, difetto di motivazione, mancata individuazione dell'autore materiale, violazione di legalità e tassatività, nonché esimente putativa; (4) mancata graduazione delle sanzioni e incongruità della misura, soprattutto per uno degli amministratori entrato in carica solo in epoca successiva ad alcune vicende; (5) disparità di trattamento rispetto a un altro intermediario finanziario; (6) motivazione apparente, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando in sintesi che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e di controllo non hanno natura sostanzialmente penale, sicché non opera la lex mitior; che non vi era omessa pronuncia né violazione del ne bis in idem o dei termini procedimentali, poiché le contestazioni riguardavano profili nuovi e i termini erano stati rispettati; che le censure sulla genericità degli addebiti e sull'esimente putativa erano in parte prive di autosufficienza e in parte infondate, essendo onere degli opponenti dimostrare i fatti idonei a escludere la responsabilità; che la censura sulla graduazione delle sanzioni non era autosufficiente e comunque il giudice di merito poteva commisurare la pena pecuniaria nei limiti edittali valorizzando globalmente gravità e elementi oggettivi e soggettivi. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo, perché la disparità di trattamento non era stata dimostrata in presenza di una situazione omogenea e perché la motivazione della Corte territoriale non era apparente, oltre a non potersi trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
corrispondenza fra chiesto e pronunciato
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e disatteso tutte le eccezioni e censure proposte
art. 14, legge n. 689 del 1981
contestazione immediata; termine di novanta giorni
la contestazione va notificata entro novanta giorni dal visto del direttore centrale; il termine procedimentale è rispettato se la notifica interviene entro tale momento rilevante
art. 3, legge n. 689 del 1981
l'errore sul fatto, incluso l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, può escludere la responsabilità, ma l'interessato deve provarlo
art. 11, legge n. 689 del 1981
la sanzione pecuniaria va determinata entro i limiti edittali tenendo conto della gravità del fatto e degli elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di indicare parametri fissi di proporzionalità
art. 144 TUB
la violazione contestata integra un illecito amministrativo privo di natura sostanzialmente penale, con conseguente inapplicabilità del favor rei e della retroattività della disciplina più favorevole
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015
non è applicabile retroattivamente come lex mitior alle sanzioni amministrative pecuniarie in questione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità di vigilanza bancaria per carenze organizzative e nei controlli interni non hanno natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che non è invocabile il principio della lex mitior per ottenere l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
- Nel giudizio di opposizione e nel successivo controllo di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito abbia comunque affrontato e respinto tutte le questioni introdotte, anche se non con separata trattazione formale di ciascuna di esse.
- La censura di ne bis in idem richiede la dimostrazione che la nuova contestazione coincida sostanzialmente con fatti già definiti o già sanzionati; se l'addebito riguarda profili nuovi o periodi diversi, il principio non è violato.
- Per dedurre la tardività della contestazione o la genericità degli addebiti occorre rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riportando gli elementi essenziali degli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- In tema di sanzioni amministrative, l'esimente fondata sull'errore sul fatto o sull'erronea supposizione di una causa di giustificazione deve essere allegata e provata dall'interessato.
- Il giudice dell'opposizione può controllare la congruità della sanzione nei limiti edittali avendo riguardo alla gravità concreta del fatto e agli elementi oggettivi e soggettivi, senza essere vincolato a parametri rigidi di proporzionalità né tenuto a indicare analiticamente i criteri seguiti, purché la motivazione consenta di comprendere il percorso decisorio.
- La disparità di trattamento tra destinatari di sanzioni amministrative non può essere affermata in astratto, ma richiede la prova dell'omogeneità delle situazioni poste a confronto.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il sindacato di legittimità non consente una revisione del convincimento del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
- ordinanza_civile · 26 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →