Sentenza n. 8819/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo (il “Ministero” o il “Ministero del Turismo”) prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024-, “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. il 31\3\2026: a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MANIVA SKI S.R.L. il 9\4\2026: previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025, n. 7 del 17 luglio 2025; - della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup e l’allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi per interventi su impianti di risalita e di innevamento artificiale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria e il decreto ministeriale sostenendo, con il ricorso per motivi aggiunti, la violazione dell'art. 77 del r.d. 827/1924; la violazione dell'art. 13 dell'Avviso pubblico e dei principi di trasparenza, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, arbitrarietà e violazione del soccorso istruttorio. Le censure riguardavano, in particolare, l'utilizzo del sorteggio per dirimere situazioni di parità, la valutazione della proposta progettuale e il punteggio attribuito alla domanda. Il ricorso introduttivo, tuttavia, era stato proposto espressamente "al buio", in attesa dell'accesso alla documentazione, e non indicava alcun motivo specifico né la causa petendi, limitandosi a chiedere l'annullamento degli atti e riservando la proposizione di motivi aggiunti. La controinteressata aveva inoltre proposto ricorso incidentale per ottenere un punteggio maggiore e una migliore collocazione in graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., perché privo dell'indicazione di motivi specifici. I motivi di ricorso devono consentire l'individuazione dei vizi dedotti, del petitum sostanziale e delle tesi sostenute, fornendo almeno un principio di prova; non sono sufficienti formule generiche, assertive o una riserva integrale di censure in attesa dell'accesso. Il giudice ha rilevato che già il decreto impugnato indicava sia il ricorso al sorteggio per le domande a pari punteggio sia i punteggi attribuiti a ciascuna domanda, sicché la ricorrente avrebbe potuto formulare sin dall'inizio censure, anche embrionali, eventualmente integrabili successivamente. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché qualificato come motivi aggiunti propri, meramente integrativi della causa petendi di un ricorso introduttivo inammissibile. In subordine, il TAR lo ha ritenuto irricevibile per tardività, poiché le censure avrebbero potuto essere proposte entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo funzionale a ottenere una migliore posizione solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale. Sono stati dichiarati improcedibili anche gli interventi ad opponendum. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Il comma 1, lett. d), impone l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso; il comma 2 prevede l'inammissibilità del ricorso privo di tali motivi.
La specificità dei motivi è requisito essenziale del ricorso: le censure devono rendere individuabili i vizi dedotti, il petitum sostanziale e le ragioni dell'illegittimità dell'atto.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio è stato definito nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti, ricorrendo i presupposti per una decisione immediata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Alle parti è stato dato avviso della possibile esistenza dei profili di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità e della possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.
Il giudice ha assicurato il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima della decisione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto, in subordine, la misura prevista dalla disposizione.
La domanda cautelare non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso definito con pronuncia processuale.
art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente tra i motivi aggiunti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità e, in subordine, la tardività dei motivi aggiunti.
art. 13 dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024
La disposizione è stata invocata con riguardo alla trasparenza della selezione, alla valutazione delle domande, al soccorso istruttorio e ai criteri di attribuzione dei punteggi, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è inammissibile quando non contiene motivi specifici idonei a individuare i vizi dell'atto impugnato, il petitum sostanziale e le ragioni della dedotta illegittimità; non sono sufficienti formule generiche, assertive o la mera richiesta di annullamento.
- La proposizione di un ricorso cosiddetto "al buio", con riserva integrale di articolare le censure dopo l'accesso agli atti, non è ammessa quando l'atto impugnato rende già percepibili i profili di lesività e consente di formulare motivi, anche embrionali, successivamente specificabili.
- I motivi aggiunti propri hanno natura accessoria rispetto al ricorso introduttivo: integrano la causa petendi dell'azione di annullamento già proposta e, se il ricorso originario è inammissibile per carenza di motivi, sono a loro volta inammissibili.
- Qualora le censure contenute nei motivi aggiunti avrebbero potuto essere proposte sin dall'impugnazione dell'atto originario, i motivi aggiunti, anche se considerati ricorso autonomo, devono essere notificati entro sessanta giorni dalla conoscenza o pubblicazione dell'atto e sono irricevibili se tardivi.
- Il ricorso incidentale fondato su un interesse subordinato all'accoglimento del ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è definito con una pronuncia processuale che impedisce qualsiasi utilità al ricorrente incidentale.
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