Cassazione Civile, Ordinanza n. 10928/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La lite nasce dalla trattenuta, operata a partire dal 2010 dalla cassa previdenziale, di un contributo di solidarietà sulla pensione di un ex iscritto. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima tale trattenuta e, conseguentemente, avevano accolto la domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie disposizioni in materia di previdenza professionale, del quadro costituzionale e delle proprie delibere regolamentari, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà; con il secondo, in via subordinata, ha contestato la qualificazione del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, sostenendo che dovesse essere quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi si ponevano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale costante e consolidato: il primo perché già ripetutamente respinto dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi; il secondo perché il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute non ha natura periodica e soggiace quindi alla prescrizione ordinaria decennale, con decorrenza dalle singole date di pagamento. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata è stata richiamata nel procedimento e la ricorrente, pur insistendo per la decisione, non ha fornito argomenti nuovi idonei a mutare l’orientamento consolidato.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
termine di giorni sessanta
Richiamato per il deposito dell’ordinanza all’esito dell’adunanza camerale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate alla luce dell’orientamento consolidato della Corte.
artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni professionali.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo al regime previdenziale e alle contribuzioni sulle prestazioni pensionistiche.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato quale norma di modifica e coordinamento del quadro previdenziale invocato dalla ricorrente.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato quale norma di interpretazione autentica invocata dalla ricorrente a supporto della legittimità del prelievo.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del contributo di solidarietà.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della compatibilità costituzionale del contributo di solidarietà.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della valutazione del materiale probatorio.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Richiamato nel secondo motivo per sostenere il termine prescrizionale quinquennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
La Corte ne ha escluso l’applicazione al diritto alla ripetizione di indebito di somme trattenute periodicamente, affermando invece la prescrizione decennale.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
Richiamato dalla ricorrente nel censurare il termine di prescrizione applicato dalla corte territoriale.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo a sostegno della tesi prescrizionale e del regime previdenziale contestato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha ritenuto integrato un abuso del processo e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono nella riproposizione di questioni già risolte da un orientamento giurisprudenziale consolidato senza offrire argomenti nuovi idonei a sollecitarne il revirement.
- Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate periodicamente non ha, per ciò solo, natura periodica: la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale e decorre dalle singole date dei pagamenti.
- In materia di previdenza professionale, la legittimità di contributi di solidarietà applicati sulle pensioni va verificata alla luce del quadro normativo e dei precedenti di legittimità; la mera invocazione di norme e delibere dell’ente non basta se la questione è già stata risolta in senso contrario dalla Corte.
- La reiterazione in cassazione di questioni manifestamente infondate, già oggetto di proposta ex art. 380-bis c.p.c., può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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