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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 472/2025, depositata e resa pubblica il 19.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 101/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e non era stata eseguita. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna dell'Amministrazione a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni senza esecuzione. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario può utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione della decisione, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi nei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza ottemperanda lo aveva applicato per riconoscere, sulla somma dovuta, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2014, n. 15

    La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative, tenendo conto dei vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e della rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima il creditore a chiedere al giudice amministrativo l'ordine di esecuzione e le misure sostitutive necessarie.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuando l'organo amministrativo incaricato, attribuendogli facoltà di delega e fissando il termine per l'intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche quando l'astreinte sia astrattamente ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione, può essere negata per la contemporanea nomina del commissario ad acta e per ulteriori ragioni ostative valutate in concreto.
  • Tra le ragioni ostative all'astreinte possono rilevare la complessità tecnico-organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la presenza di tempi tecnici non interamente governabili dall'amministrazione e l'eccezionale serialità del contenzioso, purché tali circostanze siano concretamente accertate.
  • In caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale può essere realizzata mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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