Sentenza del 30/01/2019 n. 1164 - Comm. Trib. Prov. Catania
Imposta di registro - Sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato - Registrazione a debito - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 alle sentenze civili di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti astrattamente configurabili come reato. Il punto controverso era se la registrazione a debito richiedesse l'effettivo accertamento del reato in sede penale, una specifica imputazione o la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
La decisione
È stato affermato che la registrazione a debito non richiede il concreto accertamento del reato in sede penale. È sufficiente che il fatto posto a fondamento della condanna civile sia astrattamente configurabile come reato. Pertanto, tale valutazione può essere compiuta anche dal giudice civile nell'ambito della sentenza di condanna al risarcimento, senza necessità di una preventiva imputazione penale né della contestuale trasmissione degli atti alla Procura. Il testo non indica esplicitamente le parti e il dispositivo concreto della decisione, ma il principio enunciato è favorevole all'applicazione della registrazione a debito in presenza dei relativi presupposti.
Norme richiamate
Art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo sia specificata una particolare interpretazione.
Art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato
La disposizione deve essere interpretata nel senso che, per la registrazione a debito, è sufficiente l'astratta configurabilità del reato posto alla base del danno, senza necessità di un concreto accertamento penale.
Art. 60, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo sia specificata una particolare interpretazione.
Massime di principio
- Per ottenere la registrazione a debito di una sentenza di condanna al risarcimento, non è indispensabile che il fatto sia stato previamente accertato con sentenza penale.
- Il giudice civile può valutare autonomamente se i fatti accertati siano astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato.
- Non sono necessari né una formale imputazione penale né la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, salvo eventuali ulteriori esigenze processuali.
- La valutazione deve concentrarsi sui fatti descritti e accertati nella sentenza civile: se essi integrano, almeno in astratto, gli elementi di un reato e hanno prodotto il danno risarcito, può risultare applicabile la registrazione a debito.
- Il principio riguarda il presupposto della registrazione a debito e non equivale a una dichiarazione di responsabilità penale del soggetto condannato.
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