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Sentenza

Sentenza del 01/03/2022 n. 6750 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per l'anno 2009 sostenendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4 del D.Lgs. n. 446/1997 (c.d. cuneo fiscale). L'Amministrazione ha opposto il diniego tacito, e nel contenzioso ha sostenuto che il rapporto con la Regione Lombardia fosse una concessione a tariffa remunerativa, per cui l'agevolazione non si applica; ha inoltre contestato la validità del silenzio-rifiuto per presunta incompetenza dell'ufficio provinciale cui era stata presentata l'istanza e ha dedotto che la contribuente non aveva fornito la prova della non remuneratività della tariffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla mancata formazione del silenzio-rifiuto ritenendo che la presentazione dell'istanza anche a un ufficio diverso nell'ambito della stessa Agenzia non impedisca la formazione del silenzio-rifiuto e che il contribuente non è tenuto a conoscere l'organizzazione interna degli uffici. Ha però accolto i motivi principali relativi alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e all'onere della prova sulla non remuneratività della tariffa: la sentenza di merito è stata cassata e il giudice di rinvio incaricato di esaminare, con ampia disamina delle clausole contrattuali, se il rapporto sia appalto/contratto di servizio o concessione a tariffa e, in caso di concessione, se la tariffa sia remunerativa. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    Disciplina la riduzione della base imponibile IRAP (cuneo fiscale); la Corte richiede che il beneficio sia escluso per le imprese che operano in regime di concessione a tariffa remunerativa, mentre è applicabile per appalto/servizio o per concessione con tariffa non remunerativa, essendo essenziale la qualificazione giuridica del rapporto e la verifica della remuneratività della tariffa.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Regola la procedura di rimborso delle imposte; la Corte conferma che la presentazione dell'istanza anche a un ufficio diverso all'interno della stessa Agenzia è atto idoneo a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, perché l'ufficio non competente è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14, 49

    Norme sul processo tributario e sulle modalità di intervento e rappresentanza degli uffici; richiamate rispetto alla legittimazione e ai termini di impugnazione.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto rilevante la verifica comparativa degli oneri probatori, indicando che in presenza di una concessione a tariffa spetta al contribuente dimostrare che la tariffa non sia remunerativa se intende ottenere l'agevolazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione; usato per motivare che l'utente non ha l'onere di conoscere l'organizzazione interna degli uffici e che l'ufficio deve trasmettere l'istanza all'organo competente.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 61/E del 19/11/2007 e decisione Commissione Europea C(2007)4133

    Richiamate nella giurisprudenza per spiegare l'esclusione del beneficio per public utilities operanti in concessione a tariffa remunerativa e la ratio di evitare sovracompensazioni.

Massime di principio

  • Quando si discute l'applicabilità del cuneo fiscale a imprese che operano in settori di pubblico servizio, la questione decisiva è la qualificazione giuridica del rapporto con l'ente pubblico: occorre distinguere tra appalto/contratto di servizio e concessione traslativa a tariffa.
  • Se il rapporto è qualificato come concessione a tariffa, l'agevolazione IRAP è esclusa se la tariffa è remunerativa; spetta al contribuente dimostrare la non remuneratività della tariffa se pretende il beneficio.
  • La denominazione formale del contratto non è decisiva: va compiuta un'ermeneutica contrattuale delle clausole (artt. 1362 e ss. c.c.) per stabilire la natura giuridica reale del rapporto.
  • La presentazione di istanze di rimborso a un ufficio diverso da quello competente nell'ambito della stessa Agenzia non priva il contribuente della tutela: l'ufficio ricevente ha l'obbligo di trasmettere l'istanza e la procedura può dar luogo al silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Il contribuente non è tenuto a conoscere l'organizzazione interna e la ripartizione di competenze degli uffici tributari; tuttavia, per ridurre i rischi processuali è preferibile indirizzare le istanze all'ufficio territorialmente competente quando noto.
  • In caso di contenzioso, il giudice di merito deve effettuare un'analisi contrattuale dettagliata e motivata; decisioni che non approfondiscono la qualificazione del contratto possono essere cassate e rinviate.
  • Le questioni di legittimazione degli uffici e termini di impugnazione richiedono attenzione procedurale, ma l'assetto organizzativo dell'Agenzia può consentire alla sede regionale di agire anche per conto degli uffici periferici.

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