Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRES per l'anno d'imposta 2009, contestando riprese relative a costi rappresentati da compensi agli associati in partecipazione, che l'Ufficio aveva ritenuto indeducibili. In primo e secondo grado la decisione era stata favorevole alla contribuente, sicché l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Abruzzo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, con domanda, ricevuta di presentazione e modello F24 del pagamento dell'intero importo dovuto. La Corte ha rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione del giudizio e che non risultava intervenuto un diniego della definizione, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che non era stato proposto tempestivamente alcun atto di trattazione né risultava un diniego della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata della controversia fiscale
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la documentazione depositata è stata valutata ai fini della definizione agevolata della controversia
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
in assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto e di diniego della definizione, il processo si è estinto
art. 391, comma 3, c.p.c.
richiamato per la possibilità delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale determina l'estinzione del giudizio quando risulti perfezionata secondo le condizioni di legge e non sia intervenuto un diniego tempestivamente impugnato.
- In presenza di una procedura agevolativa che prevede il pagamento in unica soluzione, il deposito della domanda, della ricevuta e della prova del versamento può essere sufficiente a documentare il perfezionamento della definizione, se non emergono elementi contrari.
- Se entro il termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata nessuna parte chiede la trattazione del processo e non risulta un diniego della definizione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, le spese seguono la regola della compensazione/attribuzione a chi le ha anticipate secondo quanto disposto nel provvedimento e non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
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