Sentenza n. 8599/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 46148 del 18.11.2024, a firma del Direttore Generale Antonella Tozza, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da parte ricorrente; - ove occorrer possa, del parere n. AOODGINTCO n. 7286 del 13 maggio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui risulta lesivo della posizione di parte ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; e la condanna dell’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo che sia rispettoso dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere ministeriale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo spagnolo denominato “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un'università spagnola il 10 gennaio 2022. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa tutela cautelare, e il risarcimento in forma specifica mediante l'adozione di un nuovo provvedimento conseguente al corretto riesercizio del potere amministrativo, nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità articolati nel ricorso. In corso di giudizio, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza di riconoscimento originariamente respinta, ai fini dell'iscrizione ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia all'istanza di riconoscimento, acquisita dall'amministrazione l'8 luglio 2025, ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego. La pronuncia è stata resa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La precedente misura cautelare, con cui era stata sospesa l'efficacia del diniego, e l'ordinanza istruttoria non hanno condotto a una decisione di merito sull'illegittimità dell'atto. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stata invocata dal ricorrente quale base della domanda di risarcimento in forma specifica, ma il giudice non l'ha esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale riferimento dei percorsi formativi per i quali il ricorrente aveva presentato la domanda di riconoscimento e rispetto ai quali ha successivamente rinunciato all'istanza.
Massime di principio
- La rinuncia dell'interessato all'istanza amministrativa che costituisce il presupposto dell'impugnazione fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro il diniego, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per una circostanza sopravvenuta, il giudice non procede all'esame dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né della domanda risarcitoria collegata al suo annullamento, salvo quanto eventualmente necessario ai fini della decisione sulle spese.
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