Cassazione Civile, Ordinanza n. 09458/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere assembleari, una del 21 ottobre 2016 e una del 20 dicembre 2016. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione della prima delibera e cessata la materia del contendere sulla seconda per rinuncia; la corte d'appello aveva poi rigettato l'appello della condomina. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo di avere interesse a contestare la delibera del 21 ottobre 2016 nella parte relativa alla nomina dell'amministratore, perché la successiva revoca giudiziale non avrebbe eliminato il vizio della delibera e perché l'amministratore sarebbe rimasto in carica per 41 giorni; 2) violazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sempre con riguardo all'illegittimità della nomina dell'amministratore; 3) violazione degli artt. 1117 ss. c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che fossero state applicate le norme sulla comunione anziché quelle sul condominio; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, per asserita soccombenza parziale della controparte sul rigetto di un'eccezione di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., osservando che l'interesse ad agire non era venuto meno per la revoca dell'amministratore, ma ha comunque confermato il dispositivo della decisione d'appello perché la ricorrente non era legittimata a far valere un vizio riguardante la mancata convocazione di altri condomini, trattandosi di lesione della sfera giuridica altrui. In particolare, il difetto di convocazione di soggetti diversi dal ricorrente non fonda un interesse azionabile dal condomino regolarmente convocato, il quale può impugnare solo vizi che incidano sulla propria posizione qualificata. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti come assorbiti/infondate conseguenze del rigetto del primo; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la soccombenza va valutata sull'esito complessivo dell'appello, integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire richiede una posizione giuridica qualificata; non basta un interesse astratto alla rimozione dell'atto.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
artt. 1136 c.c. e 1137 c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della delibera assembleare, ma la censura è stata respinta per difetto di legittimazione/interesse.
artt. 1117 ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione delle regole della comunione anziché del condominio, ma senza esito favorevole.
art. 66, comma 3, disp. att. c.c.
Il vizio di mancata convocazione riguarda la posizione del condomino non convocato e non può essere fatto valere dal condomino regolarmente convocato.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza va apprezzata in base all'esito complessivo del giudizio di impugnazione, non su singoli capi isolati se l'appello è integralmente respinto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione delle deliberazioni condominiali, l'interesse ad agire può sussistere anche quando si chieda soltanto la rimozione della delibera per vizi formali, purché la deliberazione incida comunque sulla sfera giuridica dell'attore o determini incertezza sui diritti e sugli obblighi da essa derivanti.
- Il condomino regolarmente convocato non è legittimato a impugnare la delibera deducendo la mancata convocazione di altri condomini, poiché il vizio attiene alla sfera giuridica dei soggetti non convocati.
- Ai fini della soccombenza, rileva l'esito complessivo dell'impugnazione e non la mera perdita di questioni o incidenti processuali isolati.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
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