Cassazione Penale, Sentenza n. 1667/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 04/08/2021 che aveva revocato la detenzione domiciliare provvisoriamente concessa e aveva rigettato le richieste di nuova detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva fondato la revoca su accertamenti dei Carabinieri che attestavano l'accredito su un conto riconducibile al ricorrente di somme oggetto della denuncia per truffa informatica del 02/07/2021 (fatto avvenuto durante la detenzione domiciliare) e su precedenti denunce per truffa (17/07/2019 e 05/05/2020) con analogie di comportamento, ritenendo la misura alternativa non idonea a contenere la pericolosità sociale. In Cassazione il difensore ha dedotto, con un unico motivo articolato, violazione del diritto di difesa, mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua madre ex art. 293 c.p.p., vizio di motivazione, carenza di analisi della pericolosità sociale ed eccesso di potere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze o incongrue rispetto al tema decisivo (es. argomento sulla tentata truffa del 05/05/2020), ovvero sollevate per la prima volta in sede di legittimità (mancata traduzione), o generiche e non specifiche (vizio di motivazione), o mera espressione di dissenso sui risultati di merito (eccesso di potere, mancanza di analisi della pericolosità). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 293 cod. proc. pen.
La mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua madre del condannato è stata considerata eccezione sollevata per la prima volta in Cassazione e dunque manifestamente infondata; la questione procedurale deve essere tempestivamente sollevata nei gradi precedenti.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4 Maviglia; Sez.6 19/02/2003; Sez.2 27/05/1999)
È ribadito il principio della specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono indicare chiaramente i punti del provvedimento censurati e gli elementi posti a base della censura, al fine di consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
Massime di principio
- Se durante l'esecuzione di una misura alternativa emergono accertamenti che collegano il soggetto a nuovi fatti illeciti commessi nel periodo della misura, il giudice può revocare la misura ritenendola inidonea a contenere la pericolosità sociale.
- In Cassazione è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici: censure generiche o non circostanziate sono inammissibili.
- Questioni procedurali rilevanti (es. mancata traduzione nella lingua madre) devono essere sollevate nei gradi precedenti; proposte per la prima volta in Cassazione sono spesso dichiarate inammissibili.
- Il giudizio di legittimità non sostituisce quello di merito: un ricorso che chiede una diversa valutazione dei fatti o delle valutazioni discrezionali del giudice di merito è, di regola, inammissibile.
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente infondati o tardivi rischia la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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