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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19491/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella esattoriale consegnato nel 2008 per il recupero di euro 63.564,22, somma collegata all’adesione a un condono fiscale ex art. 9 L. n. 289/2002, concernente imposte per l’anno 2004 oltre sanzioni e interessi. La società sosteneva di avere appreso solo con la consegna dell’estratto dell’esistenza del ruolo e della pretesa, e contestava sia la validità della notifica della cartella, sia la legittimità del recupero, invocando anche la presunta incompatibilità eurounitaria del condono IVA. In cassazione articolava nove motivi: i primi tre denunciavano vizi della notificazione della cartella (qualità del messo, mancato invio di raccomandata/CAN, relata separata dall’atto, notifica in luoghi diversi dal domicilio eletto, mancanza dell’originale); il quarto contestava la legittimità dell’iscrizione a ruolo per asserita inesistenza del debito dopo la declaratoria di incompatibilità del condono con il diritto UE; il quinto e il sesto lamentavano l’omessa comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e art. 2 D.Lgs. n. 462/1997; il settimo denunciava il difetto di motivazione di ruolo e cartella; l’ottavo l’omessa produzione dell’originale della cartella e della relata; il nono l’asserita inesistenza dell’estratto di ruolo per mancata sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso gli atti notificati e le relate, impedendo il controllo sulla fondatezza delle censure relative alla notifica. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che la declaratoria di incompatibilità eurounitaria del condono non elimina la possibilità per l’Amministrazione di recuperare quanto dovuto e non giustifica l’annullamento della pretesa già iscritta, salva la diversa contestazione nel merito della debenza del tributo, che però non risultava svolta. Ha respinto il quinto e il sesto motivo perché, nei casi di iscrizione a ruolo per mero mancato pagamento, non è dovuta la comunicazione di irregolarità. Ha respinto il settimo motivo rilevando che non vi era omessa pronuncia, ma rigetto implicito della questione formale. Ha respinto anche l’ottavo motivo, affermando che, in caso di contestazione della notifica della cartella, l’agente della riscossione può provarla con copia dell’atto senza necessità di produrre l’originale. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva dimostrato, trascrivendo gli atti, che fosse stata effettivamente discussa nei gradi di merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata non impedisce, una volta esclusa la compatibilità eurounitaria del meccanismo di condono in materia di tributi armonizzati, il recupero delle somme dovute e non estingue automaticamente la pretesa fiscale nei limiti in cui questa resti determinata.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il contraddittorio preventivo non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dovuto se la cartella deriva dal mero mancato pagamento.

  • art. 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    La mancata comunicazione di irregolarità non determina invalidità quando l’iscrizione a ruolo avviene per omesso pagamento e non per correzioni di irregolarità dichiarative controverse.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e ai profili di validità degli atti impugnati.

  • art. 45 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamato nel quadro dei vizi della notifica e delle attribuzioni del concessionario.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come parametro della disciplina notificatoria degli atti tributari.

  • artt. 137, 148, 210 e 213 c.p.c.

    Richiamati come norme invocate per censurare il procedimento notificatorio e la mancata verifica documentale.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella esattoriale.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per le modalità di notifica della cartella e dei relativi vizi dedotti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È il paradigma dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge, nullità del procedimento e vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della produzione documentale e alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla pretesa mancanza degli originali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l’onere probatorio dell’agente della riscossione sulla notifica.

  • art. 215, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere che il disconoscimento della copia imponga necessariamente la produzione dell’originale ai fini della prova della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci vizi della notificazione di atti tributari, il principio di specificità impone la trascrizione delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della censura sulla base del solo ricorso.
  • La declaratoria di incompatibilità eurounitaria di una disciplina di condono in materia di tributi armonizzati non comporta automaticamente la caducazione della pretesa fiscale già determinata né impedisce il recupero delle somme dovute; resta salva la possibilità di contestare nel merito la debenza del tributo.
  • L’obbligo di comunicazione di irregolarità o di contraddittorio preventivo non sussiste in via generalizzata per ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando l’attività dell’ufficio richieda valutazioni su aspetti rilevanti e incerti della dichiarazione; se la cartella deriva dal semplice omesso pagamento, la comunicazione non è dovuta.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata sul merito comporti un rigetto implicito della questione preliminare o formale dedotta dalla parte.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella, l’agente della riscossione può produrre copia dell’atto senza dover depositare l’originale, non essendovi una regola che imponga tale produzione a pena di nullità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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