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Sentenza

Sentenza n. 14611/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento del DM di diniego di concessione della domanda di cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 Lett. f) legge n. 91/1992, K10/710328/R

Giustizia amministrativa201915355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, erronea valutazione dei fatti e violazione dell'art. 6 l. 91/1992. Il diniego era fondato sull'esistenza, secondo informazioni provenienti da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato e ritenuti affidabili, di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica riferibili al coniuge della ricorrente. La ricorrente ha sostenuto la propria piena integrazione sociale e quella della famiglia, l'assenza di elementi a suo carico e l'irrilevanza della posizione del coniuge, anche perché entrambi soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del giudizio il TAR ha acquisito la documentazione istruttoria secretata, con cautele dirette a proteggere le fonti e l'attività di intelligence, consentendone la visione al difensore della ricorrente secondo le modalità stabilite dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come espressione di ampia discrezionalità amministrativa: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, mentre l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente e la sua affidabilità rispetto ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo estrinseco sulla sufficienza dell'istruttoria, sulla veridicità dei fatti, nonché sulla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, le relazioni degli organismi di sicurezza confermavano che il coniuge era all'attenzione degli apparati competenti per le ragioni indicate negli atti istruttori; la valutazione non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole. Il riferimento sintetico agli atti istruttori nel decreto, mediante motivazione per relationem, è stato considerato sufficiente, poiché l'esigenza di difesa può essere garantita dall'ostensione giudiziale degli atti classificati con le necessarie cautele, senza imporre la divulgazione delle fonti nel provvedimento amministrativo. Il rapporto coniugale stabile, soprattutto in presenza di figli minori, è stato ritenuto elemento idoneo a collegare la posizione del coniuge a quella della richiedente, anche in assenza di specifiche evenienze negative a carico di quest'ultima, poiché il legame familiare potrebbe favorire comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica. Le vicende familiari sopravvenute sono state ritenute irrilevanti in applicazione del principio tempus regit actum, salva la loro valutazione in sede di eventuale rinnovazione dell'istanza. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale sull'integrazione del richiedente e sulla sua affidabilità rispetto ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

  • art. 6 l. 91/1992

    La decisione richiama la disposizione nell'ambito delle censure dedotte, ma non ne espone una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice esclude il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il richiamo per relationem agli atti istruttori, anche quando questi contengano informazioni riservate, purché la tutela del diritto di difesa sia assicurata nel giudizio con le cautele necessarie.

  • art. 6 l. 241/1990

    La censura di carenza istruttoria è respinta poiché la documentazione acquisita dimostra l'esistenza di una base istruttoria sufficiente per la valutazione amministrativa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza legale decennale non costituisce un atto dovuto: il requisito temporale abilita alla presentazione della domanda, ma l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai doveri di appartenenza alla comunità nazionale.
  • Nelle controversie sulla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica estrinseca della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza, la motivazione del provvedimento può essere esposta sinteticamente mediante richiamo per relationem agli atti istruttori; la tutela del diritto di difesa può essere assicurata attraverso l'ostensione degli atti nel processo, con stralci, omissis e altre cautele idonee a proteggere le fonti e l'attività di intelligence.
  • Nella valutazione del rischio per la sicurezza della Repubblica rilevante ai fini della cittadinanza, la posizione del coniuge può assumere rilievo anche in assenza di specifiche contestazioni a carico del richiedente, poiché un rapporto coniugale stabile, soprattutto in presenza di figli minori, può costituire un legame idoneo a incidere sulla valutazione dell'affidabilità complessiva.
  • In applicazione del principio tempus regit actum, le vicende familiari sopravvenute rispetto all'adozione del diniego non incidono sulla legittimità del provvedimento impugnato, ferma restando la loro possibile valutazione nell'ambito di una successiva rinnovazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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