Sentenza n. 1247/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2023 (notificata il 10 febbraio 2023) con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa n. -OMISSIS-, compilata per il periodo dal 16.09.2021 al 4.09.2022; - tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa relativa al periodo 16 settembre 2021-4 settembre 2022, con attribuzione della qualifica "nella media"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la documentazione caratteristica relativa al periodo indicato. Con un unico articolato motivo ha dedotto il difetto di motivazione e la contraddittorietà della valutazione, sostenendo che il giudizio "nella media" fosse ingiustificato rispetto alla precedente qualifica "eccellente", non fosse supportato da un effettivo calo di rendimento e risultasse incoerente con le valutazioni del compilatore, più favorevoli rispetto a quelle espresse dal primo revisore. Ha inoltre sostenuto che il peggioramento fosse riconducibile alle due sanzioni disciplinari irrogate per vicende connesse alla sua attività sindacale. È stata poi dedotta la violazione dell'obbligo di astensione, poiché il primo revisore aveva irrogato le due sanzioni disciplinari ritenute determinanti per l'abbassamento del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all'obbligo di astensione, ha ritenuto che il conflitto di interessi debba essere dimostrato in concreto e non possa fondarsi su allegazioni generiche o ipotetiche. La grave inimicizia rilevante ai fini dell'astensione richiede reciprocità, origine in rapporti personali ed estrinsecazione in circostanze documentate e inequivocabili, riferite a vicende estranee alle funzioni pubbliche. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nell'esercizio delle funzioni non dimostra, di per sé, una situazione di grave inimicizia. Il TAR ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 690, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 90/2010, riferita al superiore che debba valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che possa essere interessato all'esito del procedimento: tale ipotesi riguarda il procedimento disciplinare di stato e richiede altresì uno specifico interesse del superiore all'esito dell'inchiesta, condizioni non dedotte né riscontrate nel caso concreto. Nel merito della scheda valutativa, il giudice ha qualificato i giudizi dei superiori gerarchici come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione incombe al ricorrente. La qualifica contestata risultava coerente con i giudizi analitici del primo revisore e con la motivazione discorsiva, che evidenziava carenze disciplinari, di lealtà, responsabilità, dedizione e collaborazione nel periodo di riferimento. La precedente e la successiva attribuzione di giudizi positivi non rendevano incongrua la scheda, poiché ciascuna valutazione periodica è autonoma e riguarda esclusivamente il rendimento nel periodo considerato. Il giudice ha inoltre chiarito che, pur non potendo la documentazione caratteristica fare riferimento a procedimenti penali o disciplinari in quanto tali, le circostanze fattuali sottostanti possono essere considerate per ricavarne profili comportamentali autonomamente rilevanti ai fini della valutazione del servizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis l. 241/1990
il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
L'obbligo di astensione presuppone una situazione di conflitto concretamente dimostrata; non è sufficiente un richiamo generico o ipotetico a rapporti conflittuali.
art. 51 c.p.c.
La grave inimicizia, quale situazione assimilabile a un'ipotesi di incompatibilità, richiede reciprocità, origine in rapporti personali e circostanze documentate e inequivocabili di conflittualità.
art. 690 d.P.R. n. 90/2010
non può compilare o revisionare i documenti caratteristici «il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento»
La causa di esclusione dalla compilazione o revisione riguarda il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato mediante inchiesta formale e richiede anche un interesse del superiore all'esito del procedimento.
art. 1377 d.lgs. n. 66/2010
Il riferimento all'inchiesta formale nell'art. 690 d.P.R. n. 90/2010 delimita la relativa causa di incompatibilità al procedimento disciplinare di stato.
art. 694, comma 1, d.P.R. n. 90/2010
La documentazione caratteristica non può menzionare procedimenti penali o disciplinari, ma ciò non impedisce di valutare le circostanze fattuali sottostanti come elementi comportamentali autonomamente rilevanti per il giudizio sul servizio.
art. 1022, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
La scheda valutativa redatta secondo i parametri dei modelli e moduli regolamentari è adeguatamente motivata quando i giudizi complessivi sono armonici con le valutazioni delle singole qualità considerate.
art. 1025 d.lgs. n. 66/2010
La scheda valutativa costituisce lo strumento di documentazione caratteristica attraverso cui i superiori gerarchici formulano il giudizio sulle capacità e attitudini del militare.
Massime di principio
- Nella valutazione caratteristica del personale militare, i giudizi dei superiori gerarchici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando risultino arbitrari, irrazionali, illogici, manifestamente abnormi o discriminatori, ovvero fondati su un travisamento dei presupposti di fatto; la relativa dimostrazione grava sul militare che impugna la valutazione.
- La scheda valutativa del militare è adeguatamente motivata quando il giudizio complessivo è armonico con le valutazioni espresse per le singole qualità considerate e rispetta i parametri dei modelli e moduli regolamentari; non è necessaria un'analitica ricostruzione di tutti i fatti della carriera o del servizio.
- Le valutazioni caratteristiche relative a periodi diversi sono autonome: il conseguimento di giudizi positivi nel periodo precedente o successivo non dimostra, di per sé, l'incongruenza della valutazione riferita al periodo controverso.
- Il divieto di menzionare nella documentazione caratteristica procedimenti penali o disciplinari non impedisce all'amministrazione di considerare le circostanze fattuali sottostanti, purché esse siano utilizzate per desumere profili comportamentali autonomamente rilevanti ai fini della valutazione complessiva del servizio e non mediante il semplice richiamo all'esistenza o all'esito del procedimento.
- L'obbligo di astensione per conflitto di interessi richiede una situazione concretamente dimostrata. In materia di documentazione caratteristica militare, l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del superiore non determina di per sé l'astensione, in mancanza di una grave inimicizia personale, reciproca, documentata e riferita a vicende estranee all'esercizio delle funzioni pubbliche.
- La causa di esclusione dalla compilazione o revisione prevista per il superiore che debba valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale opera con riferimento al procedimento disciplinare di stato e presuppone, oltre all'inchiesta formale, che il superiore possa essere interessato all'esito del procedimento secondo la valutazione dell'autorità che l'ha ordinata.
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