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Ordinanza

Ordinanza n. 863/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 121/23 del Tribunale di Benevento;

Giustizia amministrativa202501751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e ordinato l’accredito di somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. alla sentenza del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero ad accreditare euro 1.500,00 sulla carta e al pagamento delle spese di lite. Il Ministero, costituendosi, ha eccepito l’incompetenza interna della Sezione staccata di Salerno, sostenendo che la sentenza ottemperanda era stata emessa da un tribunale non ricompreso nella circoscrizione della Sezione staccata secondo il d.P.R. 277/1975. L’eccezione è stata proposta ai fini della devoluzione della questione al Presidente del TAR Campania, sede di Napoli, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Collegio non ha deciso nel merito il ricorso per ottemperanza né ha valutato l’effettiva esecuzione della sentenza. Ha rilevato che l’eccezione del Ministero riguarda una questione di incompetenza interna tra la sede centrale del TAR Campania e la Sezione staccata di Salerno. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., quando una parte diversa dal ricorrente ritiene che il ricorso debba essere trattato dalla sede centrale anziché dalla sezione staccata, oppure viceversa, l’eccezione deve essere proposta nell’atto di costituzione o entro il termine previsto dalla disposizione; sulla stessa provvede il Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile, sentite le parti che ne facciano richiesta. Ritenuta necessaria la delibazione presidenziale, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Campania, sede di Napoli, per i provvedimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha esercitato l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui art. 46, comma 1. Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale provvede sull’eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta

    L’eccezione relativa alla competenza interna tra sede centrale e sezione staccata è sottoposta alla decisione del Presidente del TAR, al quale devono essere trasmessi gli atti; il Collegio non definisce direttamente la questione.

  • d.P.R. 277/1975

    È richiamato dal Ministero quale fonte per la delimitazione della circoscrizione della Sezione staccata di Salerno, ma l’ordinanza non decide il merito della relativa interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una parte diversa dal ricorrente eccepisce che un ricorso debba essere trattato dalla sede centrale del TAR anziché dalla sezione staccata, o viceversa, la questione costituisce incompetenza interna e deve essere sottoposta al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.
  • L’eccezione di incompetenza interna tra sede centrale e sezione staccata, se tempestivamente proposta nell’atto di costituzione o entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a., non viene definita dal collegio investito del ricorso, ma dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.
  • In presenza di un’eccezione di competenza interna rilevante ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., il collegio deve trasmettere gli atti al Presidente del TAR per la preventiva decisione, senza esaminare il merito dell’azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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