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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41513/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila dell'11.09.2025 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio il 22.07.2025 nell'ambito di perquisizione locale; il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizio di violazione di legge processuale e motivazione apparente per il mancato esame della esigenza probatoria che giustificava il sequestro; (2) vizio relativo al principio di proporzionalità e adeguatezza, denunciando il carattere "massivo" del sequestro non commisurato allo sviluppo investigativo; (3) violazione dell'art. 321 c.p.p. per presunta strumentalizzazione del sequestro a fini preven­tivi.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente, in quanto i beni sequestrati risultano nella disponibilità della Itageney srl (terza) e il ricorrente non ha proposto il ricorso in nome e per conto della società né ha allegato un interesse concreto e attuale correlato agli effetti del dissequestro, come richiesto dal recente principio delle Sezioni Unite (udienza 25.09.2025). Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito dei motivi sostanziali. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e dispone, in via equitativa e non ritenendo la condotta colposa ai sensi della Consulta, il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Norme che indicano il reato contestato (relativo alla vendita di dispositivi di sigaretta elettronica e la partecipazione); vengono richiamate per descrivere il quadro accusatorio a fondamento del sequestro probatorio

  • Codice di procedura penale

    Disciplinano il sequestro probatorio adottato a seguito della perquisizione locale; la misura è stata eseguita ai sensi di queste norme e impugnata nel riesame

  • Codice di procedura penale

    Prevede il divieto di utilizzo del sequestro per finalità preventive; il ricorrente ha dedotto tale violazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale, al pagamento delle spese

  • Decisione delle Sezioni Unite (ratio giurisprudenziale)

    udienza 25 settembre 2025 (notizia di decisione n. 15)

    Principio secondo cui chi chiede il riesame rispetto a beni appartenenti a terzi deve allegare un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione; assenza di tale allegazione ha portato all'inammissibilità

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186/2000 (13 giugno 2000)

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al principio di non sanzionare con somma aggiuntiva se non emergono colpe gravi nella determinazione dell'atto di inammissibilità

Massime di principio

  • Se il sequestro riguarda beni riconducibili a un terzo (es. una società), chi impugna deve o proporre il ricorso in nome e per conto del terzo (con procura) oppure allegare un interesse concreto e attuale personale e correlato agli effetti del dissequestro; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di interesse
  • Le censure sulla motivazione del provvedimento di sequestro (esigenza probatoria, proporzionalità, uso preventivo) devono essere formulate chiaramente e riferirsi ai fatti e argomenti effettivamente svolti nel grado precedente; il giudice di legittimità può non entrare nel merito se rileva difetti processuali formali o di interesse
  • L'allegazione generica di 'sequestro massivo' o di strumentalità preventiva non è sufficiente: è necessario indicare elementi fattuali che dimostrino il mancato nesso tra la misura e le esigenze probatorie o investigativi
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, nei casi previsti, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende; tale somma può essere determinata equitativamente se non è ravvisabile colpa grave nella proposizione del ricorso
  • Prima di impugnare il dissequestro di beni aziendali verificare la titolarità dei beni e, se necessario, procedere con la procura da parte della società o allegare il concreto interesse personale collegato agli effetti del dissequestro sulla posizione dell'indagato

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