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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29663/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ragaglia era stato sottoposto a un provvedimento di "daspo urbano" emesso dal Questore di Latina (divieto di accesso a locali pubblici per 3 anni e obbligo di presentarsi in Questura il venerdì e il sabato, ore 20-21, per 1 anno) a seguito di episodi di violenza e rissa del 23/11/2024. Ha impugnato la convalida del G.I.P. denunciando: (1) compressione del tempo per esercitare il diritto di difesa e mancato "contraddittorio cartolare" (notifica del provvedimento il 12/02/2025 alle 11:00; memoria inviata il 13/02/2025 alle 14:02; convalida del G.I.P. il 13/02/2025 alle 15:09) e quindi violazione degli art. 6 legge 401/1989 e 178 lett. c cod. proc. pen.; (2) difetto di motivazione e controllo meramente formale della misura, con violazione degli artt. 125 c.p.p. e 13-bis, comma 1, D.L. n.14/2017 (mancata illustrazione dei requisiti di necessità e urgenza relativi all'obbligo di comparizione).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha affermato che ai provvedimenti di "daspo urbano" si applicano, per compatibilità, le disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e la giurisprudenza consolidata richiede un termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento e la convalida da parte del G.I.P. per consentire il deposito di memorie (contraddittorio cartolare). Nel caso concreto il termine non è stato rispettato (notifica 12/02/2025 ore 11:00; convalida 13/02/2025 ore 15:09), con conseguente violazione del diritto di difesa. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 11/02/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione in Questura (venerdì e sabato ore 20-21).

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n.401

    Le disposizioni relative alla convalida dei provvedimenti (originariamente in tema di misure in occasione di manifestazioni sportive) si applicano, nei limiti di compatibilità, anche ai provvedimenti di "daspo urbano"; la giurisprudenza interpreta il previgente regime come motivo per riconoscere un termine minimo di 48 ore per il deposito di memorie.

  • decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con legge 18 aprile 2017, n.48

    art. 13-bis, comma 1 ("daspo urbano")

    L'art. 13-bis disciplina i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso e l'obbligo di presentazione; il quinto comma riferisce l'applicabilità, per compatibilità, delle regole di convalida dell'art. 6 della legge 401/1989, imponendo dunque il rispetto del termine per il contraddittorio cartolare.

  • decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con legge 13 novembre 2023, n.159

    modifiche all'art. 13-bis

    Le modifiche confermano e aggiornano il regime dei provvedimenti di "daspo urbano"; la Corte utilizza il testo aggiornato per ribadire l'applicazione delle garanzie procedurali previste.

  • codice di procedura penale

    art. 125; art. 178, lett. c

    Gli artt. invocati richiedono adeguata motivazione del provvedimento e rispetto delle garanzie difensive; la Corte ha comunque deciso il ricorso sulla base della compressione del termine per la difesa (principio di contraddittorio e termine minimo di 48 ore).

Massime di principio

  • Ai provvedimenti di "daspo urbano" con obbligo di presentazione si applica, per compatibilità, la disciplina della convalida prevista dall'art. 6 della legge 401/1989: il destinatario deve avere un termine minimo utile per depositare memorie.
  • Il termine minimo ritenuto necessario dalla giurisprudenza per il "contraddittorio cartolare" è di 48 ore dalla notifica del provvedimento; una convalida intervenuta prima della scadenza di tale termine è affetta da vizio di violazione di legge.
  • La violazione del termine per il deposito delle memorie comporta, in genere, l'annullamento senza rinvio della convalida e la cessazione dell'efficacia della misura, quantomeno per le prescrizioni che hanno inciso sul diritto di difesa (qui: obbligo di presentazione).
  • Il G.I.P. non può limitarsi a un controllo meramente formale: deve motivare adeguatamente l'imposizione e la durata delle misure (necessità, urgenza e proporzionalità), pena rilievi di difetto di motivazione.
  • Per evitare annullamenti, l'autorità che notifica il provvedimento e il Pubblico Ministero devono garantire tempi tali da rendere effettivo il contraddittorio (notifica tempestiva e rispetto del termine di 48 ore prima della convalida).

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