Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto il suo appello contro il diniego di tutela. Nel ricorso, articolato in quattro motivi, viene in particolare posta al centro la questione se una condizione lavorativa stabile, caratterizzata da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, possa incidere sulla valutazione comparativa necessaria ai fini della protezione umanitaria, assumendo un peso preponderante rispetto alle condizioni di vita che il richiedente e la sua famiglia subirebbero in caso di rimpatrio. Il ricorrente deduce inoltre che nel Paese d'origine egli sarebbe privo di mezzi di sostentamento e che lui e il nucleo familiare verserebbero in una grave situazione di fragilità.
La decisione
La Corte di cassazione non decide immediatamente sui motivi di ricorso, ma rileva che la questione posta dal secondo motivo è di particolare rilievo nomofilattico e già rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 28316/2020. Perciò dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla possibile attenuazione o modifica del giudizio comparativo alla base della protezione umanitaria quando vi sia un radicamento effettivo fondato su condizioni lavorative e reddituali stabili.
Norme richiamate
protezione umanitaria
La Corte evidenzia che la valutazione comparativa per la protezione umanitaria può essere incisa, secondo la questione rimessa alle Sezioni Unite, dalla presenza di un effettivo radicamento sociale o familiare derivante da lavoro stabile e reddito continuo.
Cass. ord. 28316/2020
È richiamata come ordinanza con cui la medesima questione di diritto è stata recentemente sottoposta alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Ai fini della protezione umanitaria, la stabile integrazione lavorativa e reddituale del richiedente può assumere rilievo centrale nella valutazione comparativa tra il radicamento in Italia e le condizioni di vita nel Paese di origine.
- Quando una questione di particolare rilievo nomofilattico sia già stata rimessa alle Sezioni Unite, la Corte di cassazione può rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa del principio di diritto destinato a uniformare la giurisprudenza.
- La valutazione della vulnerabilità del richiedente e del possibile pregiudizio da rimpatrio deve essere considerata insieme al grado di integrazione effettivamente raggiunto nel territorio nazionale.
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