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Ordinanza

Ordinanza n. 2179/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: - della determinazione dirigenziale del Comune di Frascati, prot. 151 del 12.02.2026, avente a oggetto “affidamento in gestione dell’organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese “uno sguardo nel passato”. triennio 2026-2028. approvazione verbale e aggiudicazione. cig ba677371ba”; - della graduatoria approvata con la richiamata determinazione dirigenziale del Comune di Frascati; - del verbale n. 1 del Comune di Frascati del 11.02.2026, avente a oggetto “affidamento in gestione dell’organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese – “Uno sguardo nel Passato”. Triennio 2026 – 2028”; - della graduatoria di cui al richiamato verbale n. 1 del Comune di Frascati del 11.02.2026; - ove approvata, della graduatoria provvisoria relativa alla procedura indetta con D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - ove approvata, della determina a contrarre adottata dal Comune di Frascati con riferimento alla procedura indetta con D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - di tutti gli atti, i provvedimenti e le operazioni afferenti alla procedura di affidamento indetta con la D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026; - della D.D. del Comune di Frascati n. 44 del 19.01.2026 e di tutti gli atti approvati con la medesima D.D. 44/2026, ivi incluso: i) l’avviso pubblico allegato e approvato con la stessa; ii) il modello di domanda di partecipazione allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 2; iii) il modello di offerta economica allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 3; iv) lo schema di scrittura privata allegato alla richiamata D.D. 44/2026 sub. all. 4; - la D.D. del Comune di Frascati n. 74 del 27/01/2026; - la D.D. del Comune di Frascati n. 125 del 6/2/2026; per la declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati in esecuzione della D.D. prot. 151 del 12.02.2026; per la condanna: - del Comune di Frascati al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara indetta con D.D. n. 44 del 19.01.2026 alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati; - in subordine, del Comune di Frascati al risarcimento per equivalente in favore della ricorrente dei danni dalla stessa subiti e derivanti dalla mancata stipula del contratto; B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della determinazione dirigenziale del Comune di Frascati n. 244 del 06/03/2026 avente a oggetto il “provvedimento di non accoglimento delle istanze presentate dalle due associazioni risultate non aggiudicatarie nella procedura per l’affidamento in gestione dell’organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese “uno sguardo nel passato” - triennio 2026-2028”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC in data 9.03.2026; - della determinazione dirigenziale del Comune di Frascati n. 220/2026 pubblicata sul sito del Comune di Frascati in data 6.03.2026 e avente a oggetto “affidamento in gestione dell’organizzazione e svolgimento del mercatino della prima domenica del mese “uno sguardo nel passato” - triennio 2026-2028 - approvazione definitiva della graduatoria e conferma aggiudicazione. cig ba677371ba”; - del verbale n. 2 del 26.02.2026 (prot. 001408 del 26/02/2026) pubblicato sul sito del Comune di Frascati in data 06/03/2026; per la declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati in esecuzione della D.D. prot. 151 del 12.02.2026; per la condanna: - del Comune di Frascati al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara indetta con D.D. n. 44 del 19.01.2026 alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato tra la Associazione Culturale Officine di Comunicazione e il Comune di Frascati; - in subordine, del Comune di Frascati al risarcimento per equivalente in favore della ricorrente dei danni dalla stessa subiti e derivanti dalla mancata stipula del contratto;

Giustizia amministrativa202602787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la controversia nel merito e non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica per l'esame del merito, fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comunale per l'affidamento triennale della gestione dell'organizzazione e dello svolgimento di un mercatino, inclusi l'aggiudicazione, la graduatoria, i verbali e gli atti di conferma dell'aggiudicazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ricorrente, risultata non aggiudicataria, ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Frascati per l'affidamento in gestione, per il triennio 2026-2028, dell'organizzazione e dello svolgimento del mercatino della prima domenica del mese. Sono stati contestati, in particolare, la determinazione di aggiudicazione, le graduatorie, i verbali della procedura, l'avviso pubblico, i modelli di domanda e di offerta economica, lo schema di scrittura privata e ulteriori determinazioni comunali. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il provvedimento di non accoglimento delle istanze delle associazioni non aggiudicatarie, la determinazione di approvazione definitiva della graduatoria e conferma dell'aggiudicazione, nonché il verbale n. 2. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti; nel merito ha domandato l'annullamento, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con l'associazione aggiudicataria, il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici vizi di legittimità dedotti con il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito

    La tutela cautelare è stata assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza concessione di una distinta misura cautelare sospensiva.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una misura cautelare sospensiva e disporre la trattazione ravvicinata della causa.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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