Sentenza del 03/12/2019 n. 31466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due importazioni, effettuate nel 2007, di riso parboiled dichiarato di origine cambogiana e per le quali era stato richiesto un trattamento daziario preferenziale. A seguito di controlli dell'OLAF e della successiva conferma dell'Autorità cambogiana, l'origine dichiarata è stata ritenuta falsa. L'Amministrazione ha quindi emesso avvisi di rettifica per recuperare i dazi non versati. CAD sosteneva, tra l'altro, di non essere responsabile perché avrebbe dovuto applicarsi l'art. 202 del Codice doganale comunitario anziché l'art. 201, di essere in buona fede, di non aver avuto adeguato contraddittorio, di essere intervenuta la decadenza dell'Amministrazione e che i certificati AGRIM consentissero comunque l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, essendo stata presentata una regolare dichiarazione doganale, si applica l'art. 201 CDC e il rappresentante indiretto risponde dell'obbligazione doganale quale dichiarante, anche quando l'errore sull'origine emerge da un controllo successivo. Gli avvisi erano immediatamente esecutivi e l'invito al pagamento era legittimo. Non è stata riconosciuta la violazione del contraddittorio, poiché la normativa doganale speciale offriva una procedura amministrativa di contestazione. È stata esclusa la decadenza triennale, nonché l'esimente della buona fede prevista dall'art. 220 CDC, non ricorrendo cumulativamente tutti i requisiti. I certificati AGRIM, riguardando il contingentamento, non potevano mantenere il beneficio daziario in assenza dell'origine preferenziale. CAD è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 201 del regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione e grava sul dichiarante; coinvolge anche il rappresentante indiretto.
Quando la merce è stata regolarmente dichiarata, ma le indicazioni risultano inesatte, l'obbligazione doganale deriva dalla dichiarazione e il rappresentante indiretto risponde insieme all'importatore.
Art. 202 del regolamento CEE n. 2913/1992
Disciplina l'introduzione irregolare di merci nel territorio doganale senza una valida dichiarazione.
Non si applica quando la merce è stata presentata in dogana mediante una regolare dichiarazione, successivamente rettificata.
Art. 5 del regolamento CEE n. 2913/1992
La rappresentanza può essere diretta o indiretta; chi non dimostra di agire per conto altrui è considerato agire a proprio nome e per proprio conto.
Il ruolo formalmente assunto nella dichiarazione doganale è determinante per individuare il debitore dell'obbligazione doganale.
Art. 199 del regolamento CEE n. 2454/1993
Il dichiarante è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione, dell'autenticità dei documenti e dell'osservanza degli obblighi doganali.
Il rappresentante indiretto risponde anche degli errori relativi all'origine della merce emersi in un controllo a posteriori.
Art. 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 2913/1992
Consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori in presenza di errore dell'autorità, buona fede non esigibilmente esclusa e osservanza di tutte le prescrizioni.
L'esenzione è eccezionale e richiede la sussistenza cumulativa di tutti i requisiti; la mera buona fede o il possesso iniziale di certificati non sono sufficienti.
Art. 244 del regolamento CEE n. 2913/1992
Il ricorso amministrativo o giurisdizionale non sospende automaticamente l'esecuzione dell'atto doganale.
Gli avvisi di rettifica doganale sono immediatamente esecutivi, salvo sospensione concessa dall'autorità o dal giudice quando ricorrano i presupposti.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Prevede la procedura speciale di revisione dell'accertamento doganale e di contestazione della rettifica.
In materia doganale il contraddittorio è disciplinato dalla procedura speciale e non richiede necessariamente un previo avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo.
Art. 221, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 84 TULD
La comunicazione della contabilizzazione al debitore non può essere effettuata, di regola, oltre tre anni dalla nascita dell'obbligazione doganale.
Il termine triennale riguarda la comunicazione al debitore e deve essere verificato rispetto alla data di notifica dell'avviso, non soltanto rispetto alla contabilizzazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Vieta nuove eccezioni in appello, salvo i limiti previsti dalla legge.
La produzione di un documento che conferma il presupposto già indicato nell'avviso non introduce una nuova questione, se l'origine non preferenziale era già parte dell'oggetto della rettifica.
Regolamenti CEE n. 2454/1993 e n. 980/2005
Disciplinano, tra l'altro, la documentazione sull'origine e il trattamento preferenziale delle importazioni.
Il beneficio daziario preferenziale dipende dalla prova valida dell'origine richiesta dalla normativa; i certificati relativi al contingentamento non sostituiscono tale prova.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228/2012
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Il rigetto del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello originario.
Massime di principio
- Chi presenta una dichiarazione doganale come rappresentante indiretto è normalmente considerato dichiarante e può essere chiamato a rispondere dei dazi, anche se agisce per conto di un importatore e l'irregolarità viene scoperta successivamente.
- L'art. 202 CDC riguarda l'ingresso irregolare senza dichiarazione; non è applicabile per escludere la responsabilità quando una dichiarazione esiste ma contiene dati errati, come un'origine non veritiera.
- Il possesso di un certificato di origine non garantisce automaticamente il beneficio preferenziale: il certificato può essere verificato a posteriori e, se falso o inesatto, i dazi possono essere recuperati.
- L'esimente della buona fede richiede cumulativamente un errore imputabile all'autorità competente, non riconoscibile con la normale diligenza professionale e il rispetto di tutte le prescrizioni doganali.
- La mancata contestazione immediata dell'avviso non impedisce necessariamente la difesa, se l'ordinamento prevede una specifica procedura amministrativa di revisione e contraddittorio.
- Gli avvisi di rettifica doganale sono normalmente immediatamente esecutivi anche se impugnati; la sospensione deve essere richiesta e concessa in presenza di concreti presupposti.
- I certificati o titoli che attestano il contingentamento della merce non possono, da soli, conservare un'agevolazione daziaria se manca la prova dell'origine preferenziale.
- Per contestare in cassazione la motivazione dell'atto impositivo è necessario individuare correttamente il vizio processuale e riportare o allegare gli atti indispensabili, rispettando il principio di specificità.
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