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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 252/2024, RG 495/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 16/10/2024.

Giustizia amministrativa202600311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 252/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, quando si tratta di obblighi di pagamento a carico della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento integrale entro un termine assegnato, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore una volta inutilmente decorso il termine assegnato all’amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa risultante dal giudicato, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione quando l’inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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