Sentenza n. 7511/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d’Italia a Islamabad – sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia presentata dal lavoratore straniero -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore straniero ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio è stato fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, l'Amministrazione ha fissato l'appuntamento in favore del ricorrente, soddisfacendo la pretesa oggetto dell'azione avverso il silenzio. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'attività sopravvenuta dell'Amministrazione, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione qualora il ricorso risultasse fondato alla luce della condotta tenuta e dell'esito sostanziale della controversia.
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