Sentenza del 25/11/2021 n. 36734 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e successiva avviso di liquidazione nei confronti degli eredi per riliquidazione del valore di tre terreni dichiarati in successione. L'Ufficio aveva incrementato il valore complessivo sostenendo che sui terreni insistevano tre fabbricati; i ricorrenti contestavano che i fabbricati erano stati realizzati da terzi subentrati tramite preliminari e successiva usucapione, chiedendo lo scorporo del valore dei fabbricati dal valore dei fondi e la rettifica dell'imposta di successione/registro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito del pagamento, da parte dei ricorrenti, dell'intero importo dovuto ai sensi della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016) e dell'attestazione di regolare versamento prodotta dall'Agenzia/Riscossione. Non si è pronunciata sul merito della controversia originaria; non sono state liquidate spese di giudizio poiché la definizione agevolata assorbe il costo del processo e non si applica l'obbligo previsto dall'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Decreto-Legge 24 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv. L. 19 dicembre 2016, n. 225)
Consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (2000-2016): il debitore dichiara la volontà di avvalersene, si determina l'ammontare dovuto e, una volta corrisposte le somme secondo le condizioni previste, il giudizio pendente relativo ai carichi definiti si estingue. L'adesione con comunicazione dell'agente determina l'estinzione del processo di cassazione.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge che regolano forme di definizione, il giudizio di cassazione debba essere dichiarato estinto; qui applicato per effetto della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
art. 30, comma 1; art. 21, comma 1 (riferimento interessi)
Richiamato in relazione agli interessi di mora e agli interessi dovuti sulle rate nella definizione agevolata; il D.L. 193/2016 esclude il pagamento di alcuni interessi/sanzioni ma rinvia al DPR n. 602 per il calcolo degli interessi sulla dilazione.
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato come norma che disciplina sanzioni e somme aggiuntive che possono essere esclusi dalla definizione agevolata.
Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 148
Ha differito i termini per la presentazione della dichiarazione e pagamento della prima rata relativi alla definizione agevolata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sull'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma aggiuntiva; la Corte rileva che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità di tale obbligo nel caso di definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, se correttamente attivata e seguita dal pagamento attestato dall'agente della riscossione, determina l'estinzione del giudizio pendente (anche in Cassazione) senza che la Corte entri nel merito della controversia.
- Le sentenze di usucapione pronunciate inter partes a favore di terzi possono costituire elemento di prova della titolarità degli immobili, ma non sono automaticamente opponibili all'Amministrazione finanziaria finché non risultino efficacemente portate a conoscenza dell'ufficio o non si siano tradotte in atti formali opponibili (iscrizioni, trascrizioni, sentenze divenute esecutive o comunque rese note all'ufficio).
- In contestazioni su valori immobiliari in successione il contribuente deve fornire prova rilevante e documentata (titoli, trascrizioni, sentenze definitive) dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà o del possesso acquisito da terzi prima dell'apertura della successione per ottenere lo scorporo di costruzioni dal valore dei fondi erediti.
- Prima di aderire a una definizione agevolata, il contribuente dovrebbe valutare il rapporto costi/benefici: l'adesione estingue il contenzioso e elimina l'onere processuale ma comporta rinuncia ai giudizi e accettazione del risultato economico della definizione.
- La declaratoria di estinzione per definizione assorbe i costi del processo e può escludere sanzioni aggiuntive previste dalle norme sui contributi processuali (es. art. 13 D.P.R. n. 115/2002).
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