Sentenza n. 916/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riedizione della procedura di gara e nuova aggiudicazione adottati in asserita esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3076/2023, nonché atti relativi all’esecuzione del contratto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, sostenendo che l’Azienda Ospedaliera avesse dato solo apparente esecuzione alla sentenza n. 3076/2023, con la quale era stata annullata la precedente aggiudicazione ed era stata disposta la riedizione della valutazione delle offerte da parte di una nuova Commissione in diversa composizione. Con il primo motivo ha dedotto violazione ed elusione degli effetti conformativi della sentenza, sostenendo che la nuova Commissione non avrebbe correttamente verificato la conformità dei materassi offerti dall’aggiudicataria alle prescrizioni di gara. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore violazione ed elusione del giudicato, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, par condicio e segretezza delle offerte, nonché dell’art. 97 Cost., della l. 241/1990 e dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, contestando la procedura di anonimizzazione delle offerte tecniche ed economiche e la composizione e operato della nuova Commissione. Con i motivi aggiunti ha impugnato una nota del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, deducendo violazione dell’art. 68 del d.lgs. 50/2016, della lex specialis e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità e sviamento, in relazione all’idoneità dei materassi forniti dall’aggiudicataria. Il TAR ha rilevato che le censure, pur proposte nell’ambito di un ricorso per ottemperanza, riguardavano anche il cattivo esercizio del potere discrezionale residuo dell’amministrazione e sono state trattate secondo il rito ordinario.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso che la sentenza n. 3076/2023 imponesse un esito vincolato o una verifica puntuale in senso predeterminato, ritenendo che essa avesse disposto la riedizione integrale del potere discrezionale di valutazione delle offerte da parte di una nuova Commissione. Ha considerato adeguata la rivalutazione svolta, osservando che il capitolato non definiva condizioni o specifiche minime per i servizi aggiuntivi e non prevedeva una prova dei materassi nella fase di valutazione, sicché la verifica poteva essere effettuata documentalmente sulla base della documentazione presentata in gara. Ha inoltre ritenuto non decisive le deduzioni sull’applicazione della normativa EN 60601 e sull’utilizzo di cover originali, in quanto non richieste dalla lex specialis e non applicabili alla concreta configurazione dei sistemi letto/materasso. Le questioni relative alla riduzione del numero dei letti sono state ricondotte alla fase esecutiva del contratto e giudicate irrilevanti rispetto alla regolarità della riedizione della gara. Quanto alla segretezza e all’imparzialità, il TAR ha ritenuto legittima l’anonimizzazione delle offerte, effettuata per evitare che la conoscenza delle offerte economiche già aperte condizionasse la valutazione tecnica; ha valorizzato il fatto che le offerte economiche fossero state esaminate dopo quelle tecniche e che la successiva associazione delle offerte anonime ai concorrenti fosse stata descritta nei verbali. Le contestazioni della ricorrente sono state giudicate mere congetture, prive di prova circa manipolazioni, modifiche o indebite conoscenze delle offerte. I motivi aggiunti sono stati respinti perché riferiti prevalentemente alla fase di esecuzione del contratto e perché non risultavano contestazioni dell’amministrazione sull’idoneità del servizio in corso. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro in favore dell’Azienda Ospedaliera e in 2.000 euro in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza amministrativa precedente; tuttavia, le censure relative al cattivo esercizio del potere discrezionale residuo sono state trattate come ordinarie censure di legittimità.
art. 30 d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio della procedura di gara, ma il TAR non ha ravvisato una loro violazione.
art. 68 d.lgs. 50/2016
È stato invocato nei motivi aggiunti in relazione alla conformità dei materiali e delle prestazioni alla lex specialis; il TAR ha ritenuto la censura riferita alla fase esecutiva e comunque infondata.
art. 3 l. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione degli atti relativi all’idoneità dei materassi non è stato ritenuto sussistente.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità e buon andamento è stato richiamato con riguardo alla riedizione della gara e all’anonimizzazione delle offerte, ritenuta dal TAR funzionale a garantire l’imparzialità della valutazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento dispone la riedizione della valutazione delle offerte da parte di una nuova commissione, senza predeterminare l’esito della rivalutazione, l’amministrazione conserva un margine di discrezionalità nell’esercizio del potere rinnovato; le contestazioni sul suo cattivo esercizio costituiscono ordinari vizi di legittimità e non, di per sé, violazione o elusione del giudicato.
- La riedizione del potere amministrativo è conforme al giudicato quando la nuova commissione riesamina integralmente le offerte e si attiene ai limiti conformativi della sentenza, anche qualora pervenga a una valutazione coincidente con quella precedente, purché la nuova istruttoria e motivazione siano effettive e autonome.
- In una gara in cui le offerte economiche siano già state conosciute e i relativi punteggi possano condizionare la valutazione tecnica, l’anonimizzazione o pseudonimizzazione delle offerte prima del loro riesame può costituire una misura idonea a salvaguardare imparzialità, segretezza e par condicio, se la successiva riconduzione delle offerte ai concorrenti è documentata e avviene dopo la conclusione della valutazione tecnica.
- La violazione della segretezza o l’alterazione delle offerte non può essere affermata sulla base di mere congetture: il concorrente che la deduce deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare la conoscenza anticipata, la manipolazione o la modifica del contenuto delle offerte.
- Nel giudizio relativo alla riedizione della fase di valutazione delle offerte, le contestazioni riguardanti l’effettiva idoneità dei materiali o delle prestazioni durante l’esecuzione del contratto appartengono, in linea di principio, alla fase esecutiva e non incidono sulla legittimità della nuova valutazione di gara, salvo che la lex specialis o la normativa applicabile impongano una verifica già in sede di gara.
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