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Sentenza

Sentenza n. 12754/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D (doc.1); - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc.2); - della Determinazione Dirigenziale del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022 recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, e del relativo Allegato n. 1, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul portale istituzionale della Regione Piemonte (doc. 3), in parte qua; - dell’Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125 recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (doc. 4); nonché per quanto occorrer possa: - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”, citata nel Decreto del Ministero Salute del 6.7.2022; - dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 22/179/CR6/C7 del 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022 rep. Atti 213/CSR (doc. 5 e 6); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi le deliberazioni dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino D.G. n. 596 del 28.8.2019, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino D.G. n. 1142 del 28.8.2019, dell’A.O.U. San Luigi Gonzagadi Orbassano D.G. n. 467 del 29.8.2019, dell’A.S.L. TO3 D.G. n. 510 del 23.8.2019 e dell’A.S.L TO5 D.G. n. 806 del 28.8.2019, recanti certificazione del fatturato relativo per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamate nella Determinazione Dirigenziale del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022.

Giustizia amministrativa202303290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento delle somme dovute nella misura prevista dall'art. 7 del decreto-legge 95/2025 abbia fatto venire meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell'esito della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e sul ripiano, determinazione della Regione Piemonte di individuazione delle aziende tenute al ripiano e atti presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alla determinazione del payback per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere pagato il 25% delle somme determinate a suo carico a titolo di payback, in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 95/2025.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

    Il pagamento del 25% delle somme dovute, effettuato dalla ricorrente in applicazione della disposizione, ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Indicato nell'epigrafe quale fondamento della disciplina del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano.

Massime di principio

  • La sopravvenuta effettuazione del pagamento dell'importo dovuto in applicazione della disciplina normativa oggetto della controversia può determinare la cessazione della materia del contendere quando, per effetto di tale adempimento, venga meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione degli atti di determinazione del debito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere connessa all'adempimento sopravvenuto della pretesa amministrativa, le spese di lite possono essere compensate se il giudice ravvisa giusti motivi in relazione all'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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