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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10264/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due ricorsi per cassazione. 1) Ricorso proposto nell'interesse di Aquino Carmine: censurava l'aggravamento per un anno della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) disposto mentre l'Aquino era detenuto per espiazione pena, deducendo l'inammissibilità per carenza di interesse in ragione della sospensione dell'esecuzione della misura e invocando la necessità di verifica della persistenza della pericolosità alla scarcerazione (richiamando la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n.162/2024); in subordine contestava la carenza di indizi per un aggravamento fondato su pericolosità qualificata. 2) Ricorso proposto da Salemme Rosa (terza interessata, formalmente proprietaria dell'immobile): impugnava la confisca di prevenzione dell'immobile acquistato nel 2005, deducendo motivazione apparente e sostenendo che il prezzo fu corrisposto con mutuo e con aiuti della famiglia di origine (pagamenti in contanti, donazioni, cointestazione e fideiussione del fratello), nonché l'assenza di collegamenti tra i precedenti dell'Aquino e l'acquisto dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di Aquino: ha annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'aggravamento della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per un anno) ritenendo la proposta di aggravamento inammissibile per carenza di interesse quando l'esecuzione della misura è sospesa per detenzione non imminente e dovendosi comunque procedere a rinnovata verifica della pericolosità alla scarcerazione. La Corte ha invece rigettato il ricorso di Salemme Rosa avendo ritenuto adeguata e non apparente la motivazione dei giudici di merito circa la sproporzione tra valore dell'immobile e capacità reddituale, la disponibilità indiretta del bene in capo all'Aquino e l'insufficienza delle prove difensive (aiuti in contanti, mutuo, cessione immobile al fratello) a giustificare la provenienza lecita delle somme; la confisca è quindi confermata. Per legge la ricorrente (Salemme) è condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 162/2024

    dopo la cessazione dello stato di detenzione il tribunale sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, ... Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione in precedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essa imposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato

    Impone che la persistenza della pericolosità sia verificata al momento della scarcerazione; ne consegue che l'esecuzione (o l'effettività) di misure di prevenzione sospese per detenzione non può avvenire senza nuovo accertamento

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 14, comma 2-ter

    Stabilisce la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione per espiazione pena e l'obbligo per il tribunale di verificare la persistenza della pericolosità dopo la cessazione della detenzione; la verifica precede l'eventuale ordine di esecuzione o la revoca

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 11, comma 2

    Regola revoca e modifica (anche in pejus) del provvedimento applicativo della misura durante la sua esecuzione: la modifica in senso peggiorativo è concepita per situazioni che emergono mentre la misura è in corso di esecuzione

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 24

    Disciplina il sequestro e la confisca di prevenzione per beni che il proposto non può giustificare nella legittima provenienza o che risultano sproporzionati rispetto ai redditi; si applica anche dopo l'applicazione di una misura personale

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 18

    Precisa che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente; la procedura patrimoniale è indipendente dall'esecuzione della misura personale

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 26, comma 2

    Prevede che, ai fini delle misure patrimoniali, la titolarità di coniuge, ascendente o discendente può essere indizio significativo di fittizia intestazione quando il terzo è privo di effettiva capacità economica

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata in sentenza per l'effetto di legge che comporta la condanna alle spese processuali della ricorrente terza interessata in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la misura di prevenzione personale è sospesa per effetto di detenzione per espiazione pena non imminente, la Procura può incorrere in carenza d'interesse se propone un aggravamento: l'aggravamento in tali condizioni è in genere inammissibile perché la misura non può essere eseguita senza la successiva verifica della persistenza della pericolosità alla scarcerazione
  • Distinguere chiaramente i due binari procedurali: l'art.14 comma 2-ter disciplina la verifica post-detentiva della persistenza della pericolosità e l'eventuale ordine di esecuzione o revoca; l'art.11 regola la modifica/revoca durante l'esecuzione della misura. Un aggravamento 'in pejus' richiede in linea di principio una misura già in esecuzione o un interesse concreto e attuale comprovato dall'autorità proponente
  • Le misure patrimoniali (sequestro/confisca) possono essere avviate e disposte indipendentemente dallo stato detentivo del proposto: la detenzione non impedisce gli accertamenti sul carattere sproporzionato dei beni e sulla loro possibile origine illecita
  • Il terzo formalmente intestatario che contesta la confisca deve fornire prove concrete e tracciabili della lecita provenienza dei fondi (documentazione bancaria, atti formali, evidenze probatorie): semplici dichiarazioni di aiuti in contanti o atti di intenzione non sono in genere sufficienti contro indici di sproporzione e elementi oggettivi
  • Il principio di proporzionalità e la funzione risocializzante della pena impongono che il giudice verifichi l'attualità della pericolosità prima dell'esecuzione di misure limitative della libertà; l'adozione anticipata di aggravamenti senza interesse concreto è quindi vulnerabile
  • Per la Procura che richiede la modifica in pejus è utile dimostrare l'esistenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica attuali e concrete; in loro assenza la richiesta può essere dichiarata inammissibile

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