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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05050/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un episodio in cui l'imputato, alla guida di un'autovettura, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, veniva intimato a fermarsi da una pattuglia dei Carabinieri con colori di istituto, ma invece di arrestare la marcia aggirava l'auto di servizio e si dava alla fuga nel կենտրոնo cittadino, senza patente e senza assicurazione, ponendo a rischio l'incolumità degli utenti della strada e dei militari. Il ricorso deduceva la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; in sostanza, il ricorrente contestava la configurabilità del reato sulla base della lettura delle risultanze probatorie, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dalla Corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché mirava, in realtà, a una rivalutazione alternativa delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha osservato che la Corte di appello aveva correttamente analizzato i dati processuali, dai quali emergeva una condotta di fuga dopo l'alt intimato dai Carabinieri, idonea a sorreggere la contestazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato implicitamente quale fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene integrati gli elementi del reato alla luce della fuga posta in essere dopo l'intimazione a fermarsi.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti quando il ricorso si presenti come censura di violazione di legge ma miri, in concreto, a contestare l'accertamento di merito.
  • Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può ritenersi integrato quando il destinatario dell'ordine di fermarsi, impartito da appartenenti alle forze dell'ordine nell'esercizio delle funzioni, ponga in essere una condotta di fuga o di elusione idonea a frapporre ostacolo all'azione dei pubblici ufficiali.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, la manifesta infondatezza del motivo comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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