Sentenza n. 1174/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari: - dell’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di supplenza di direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente” indetto dall’Agenzia di Tutela della Salute di -OMISSIS-, pubblicato sul B.U.R.L. n. -OMISSIS-; - del decreto del direttore generale dell’AST -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui è stato indetto l’“avviso pubblico di selezione, per titoli e colloqui, per l’attribuzione di un incarico di supplenza della durata pari all’aspettativa concessa al titolare dell’incarico stessa, salvo rientro anticipato, per la direzione della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti: per l’annullamento - della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui l’Agenzia di Tutela della Salute di -OMISSIS- ha approvato l’esito della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di supplenza di direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”, pubblicato sul B.U.R.L. n. -OMISSIS-; - della relazione sintetica della Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico di supplenza per la direzione della struttura complessa “Igiene e Sanità pubblica, salute ambiente” relativo alla riunione del -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso e atti di indizione della selezione, nonché successivi atti di approvazione dell’esito e conferimento dell’incarico di supplenza di direttore di una Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’avviso di selezione e, con motivi aggiunti, la delibera di approvazione dell’esito e la relazione della commissione, contestando l’ammissione alla procedura dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, oltre ai dirigenti medici. Hanno dedotto: a) violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e tutela della salute, difetto di ragionevolezza e disparità di trattamento, poiché i dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero privi delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per dirigere una struttura avente funzioni di prevenzione, igiene, vigilanza ambientale e tutela della salute pubblica; b) violazione della disciplina nazionale sugli incarichi di secondo livello dirigenziale, in particolare del d.P.R. 484/1997, che secondo i ricorrenti avrebbe riservato tali incarichi alle categorie del ruolo sanitario ivi indicate, escludendo le professioni sanitarie non mediche in assenza di una specifica disciplina legislativa statale; c) in via subordinata, irragionevole differenziazione dell’anzianità richiesta, essendo previsti per i dirigenti medici sette anni di anzianità, con cinque nella disciplina specialistica, oppure dieci anni nella disciplina, mentre per i dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero stati sufficienti cinque anni di anzianità dirigenziale. L’ATS ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura privatistica del conferimento degli incarichi di struttura complessa, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti per genericità e riproposizione dei motivi originari.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese. Ha anzitutto riconosciuto la giurisdizione amministrativa: la controversia non riguardava il diritto individuale dei partecipanti al conferimento dell’incarico, né il mero svolgimento del rapporto di lavoro, ma la legittimità pubblicistica delle regole di accesso alla procedura, contestate da enti rappresentativi della categoria medica a tutela dell’interesse collettivo alla delimitazione delle competenze professionali. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, ritenendo sufficiente e specifica la riproposizione delle medesime censure contro l’atto finale, poiché l’illegittimità del conferimento sarebbe derivata dagli stessi vizi denunciati avverso l’avviso. Nel merito, ha ritenuto che le funzioni della Struttura Complessa non consistessero in diagnosi, cura o assistenza medica, ma prevalentemente in prevenzione, vigilanza, programmazione, controllo dell’ambiente e gestione organizzativa delle attività di tutela della salute. Tali funzioni possono essere svolte anche da dirigenti delle professioni sanitarie, ove dotati dell’esperienza e delle competenze richieste dall’avviso; non era quindi irragionevole ampliare la platea dei partecipanti oltre i soli dirigenti medici. Il Collegio ha interpretato l’art. 15, comma 7, d.lgs. 502/1992 come disciplina unitaria della dirigenza sanitaria, idonea a consentire la circolazione dei dirigenti tra gli incarichi di struttura complessa, nel limite della specializzazione o professionalità coerente con l’incarico. Il mancato aggiornamento del d.P.R. 484/1997 rispetto all’istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie non è stato ritenuto ostativo: la precedente riserva riferita alle sole categorie mediche è stata considerata implicitamente abrogata o comunque da interpretare in coerenza con la disciplina sopravvenuta. La censura sull’anzianità è stata ritenuta ammissibile, poiché l’interesse collettivo dell’ente rappresentativo non richiede omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli associati, ma infondata nel merito: il medico è immediatamente inquadrato nella dirigenza, mentre per le professioni sanitarie l’accesso alla dirigenza presuppone già laurea specialistica, iscrizione all’albo e cinque anni di servizio; considerando il percorso complessivo, non risultava arbitraria la differenza prevista dal bando. Le precedenti scelte dell’ATS non costituivano autovincolo.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del merito quando la controversia presenti particolare complessità e non emergano sufficienti profili di danno grave e irreparabile.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
La specificità dei motivi aggiunti è soddisfatta quando le censure siano formulate in modo chiaro e puntuale; è possibile riproporre le medesime censure contro il provvedimento finale se quest’ultimo è viziato per le stesse ragioni.
art. 73 c.p.a.
Disciplina il deposito delle memorie e delle repliche in vista dell’udienza di merito.
art. 15, comma 7, d.lgs. 502/1992
“alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484”
La disposizione disciplina unitariamente la dirigenza sanitaria e non esclude, in via generale, i dirigenti delle professioni sanitarie dagli incarichi di struttura complessa, purché sussista coerenza tra professionalità e incarico.
art. 4 d.P.R. 484/1997
“gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità (…)”
La disposizione, anteriore all’istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie, deve essere interpretata evolutivamente e non può mantenere una riserva esclusiva a favore dei dirigenti medici incompatibile con la disciplina unitaria sopravvenuta.
art. 5 d.P.R. 484/1997
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro della censura sulla diversa anzianità, ma il TAR ha escluso che la differenza prevista dal bando producesse una disparità arbitraria, considerando i diversi presupposti di accesso alla dirigenza medica e a quella delle professioni sanitarie.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Richiamato nella distinzione tra atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro e atti pubblicistici che definiscono regole di accesso alla procedura e delimitano competenze professionali.
art. 97 Cost.
Invocato dai ricorrenti quale fondamento dei principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato violazione, ritenendo ragionevole l’ammissione di professionalità non mediche a una funzione prevalentemente manageriale e preventiva.
art. 32 Cost.
Invocato quale parametro di tutela della salute; il TAR ha escluso che l’apertura ai dirigenti delle professioni sanitarie compromettesse la tutela della salute, dato l’oggetto prevalentemente preventivo, organizzativo e ambientale della struttura.
Massime di principio
- La controversia sulla legittimità delle regole pubblicistiche che individuano le categorie professionali ammesse a una procedura per il conferimento di un incarico sanitario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l’azione è proposta da enti rappresentativi a tutela dell’interesse collettivo alla corretta delimitazione delle competenze professionali, anche se il successivo conferimento dell’incarico può incidere su un rapporto di lavoro privatizzato.
- La riproposizione nei motivi aggiunti delle medesime censure formulate contro l’avviso è ammissibile quando il provvedimento finale di conferimento dell’incarico è contestato per gli stessi vizi delle regole di selezione originarie; la specificità dei motivi non richiede la formulazione di censure diverse se il nuovo atto è lesivo per derivazione dai medesimi vizi.
- Quando le funzioni di una struttura sanitaria complessa sono prevalentemente rivolte a prevenzione, vigilanza, programmazione, controllo ambientale e organizzazione della tutela della salute, anziché a diagnosi, cura e assistenza medica diretta, l’amministrazione può ammettere alla selezione anche dirigenti delle professioni sanitarie non mediche, purché l’avviso richieda e verifichi competenze ed esperienza coerenti con l’incarico.
- La disciplina unitaria della dirigenza sanitaria consente, in linea generale, l’accesso dei dirigenti delle professioni sanitarie agli incarichi di struttura complessa quando la professionalità posseduta è coerente con le funzioni dell’incarico; le disposizioni regolamentari anteriori all’istituzione di tale dirigenza devono essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa sopravvenuta e non possono conservare una riserva esclusiva a favore della dirigenza medica ove incompatibile con essa.
- La legittimazione di un ente rappresentativo a tutelare un interesse collettivo non viene meno per il solo fatto che gli interessi legittimi individuali degli appartenenti alla categoria non siano omogenei o non producano un vantaggio materiale per ciascun associato, purché l’interesse collettivo fatto valere sia comune alla categoria e distinto dagli interessi individuali.
- La differenza tra i requisiti di anzianità richiesti a dirigenti medici e dirigenti delle professioni sanitarie non è di per sé arbitraria se riflette differenti modalità di accesso alla dirigenza: l’immediato inquadramento dirigenziale del medico può essere compensato, per le professioni sanitarie, dalla previa richiesta di laurea specialistica, iscrizione all’albo e anzianità professionale; la comparazione deve quindi considerare il percorso complessivo e non il solo requisito formale previsto dal bando.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1780/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1781/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1782/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1783/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1784/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 24 ago 2026Sentenza n. 1468/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →