Cassazione Penale, Sentenza n. 135/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/10/2020 con cui era stata applicata nei confronti del ricorrente una misura di prevenzione personale (sorveglianza di sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Il ricorrente contestava, in particolare, la motivazione e la valutazione della "pericolosità sociale" che hanno giustificato l'applicazione della misura, ritenendo carenti o illogiche le ragioni poste a fondamento del provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso (o l'ha dichiarato inammissibile nei profili dedotti). Ha ritenuto che le doglianze formulate fossero, in gran parte, inammissibili ove mirino a sindacare la motivazione di una misura di prevenzione con gli strumenti propri del giudizio penale; in ogni caso la motivazione del provvedimento è stata ritenuta congrua: la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi su precedenti penali, sul contesto di recidiva e sui comportamenti postumi (anche se non tutti i fatti sono recenti o tutti i procedimenti definitivi), e gli elementi prodotti erano ritenuti sufficienti a giustificare la misura. Di conseguenza il decreto impugnato è stato confermato.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), art. 159
La norma disciplina la sorveglianza di sicurezza come misura di prevenzione personale e consente l'apprezzamento della "pericolosità sociale" del soggetto anche sulla base di precedenti penali e altri elementi di condotta. La Corte conferma che per l'applicazione della misura non è richiesto lo stesso grado di certezza del processo penale definitivo, ma una valutazione complessiva e proporzionata degli elementi indiziari e delle condotte pregresse.
Art. 14, comma 23‑ter del D.Lgs. 159/2011 (richiamato nel testo)
Richiama poteri esecutivi e di revoca o di verifica dell'applicazione della misura; la Corte segnala che l'esecuzione e la revoca possono essere valutate anche alla luce della persistenza della pericolosità sociale nel tempo.
Art. 506 c.p.p. (richiami in tema di valutazione degli elementi di prova)
La Corte ricorda principi di valutazione delle prove e dei motivi di impugnazione: non tutto il sindacato motivazionale è ammissibile in sede di ricorso contro misure di prevenzione quando si tratta di questioni attinenti alla valutazione della pericolosità sociale già correttamente motivate dal giudice delle misure.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione personali possono essere applicate anche sulla base di una valutazione complessiva di precedenti penali, condotte e elementi indiziari: non è sempre richiesto lo stesso grado di certezza del giudizio penale definitivo.
- La 'pericolosità sociale' va valutata con riferimento alla gravità, alla ripetitività e alla attualità (anche relativa) dei fatti, nonché al comportamento successivo del soggetto; elementi anche meno recenti possono concorrere se denotano una continuità o un'abitudine criminosa.
- Le censure di mera motivazione dirette a sindacare la valutazione compiuta dal giudice delle misure sono spesso inammissibili o destinate a fallire, salvo che evidenzino vizi logico-giuridici gravi; è quindi importante articolare nel ricorso elementi nuovi o profili di illegittimità specifici.
- Per contrastare una richiesta o un decreto di prevenzione conviene fornire elementi concreti di reinserimento sociale, di assenza di recidiva recente o di cambiamento di vita (lavoro stabile, rapporti familiari, attività lecite) che incidano sulla valutazione della persistenza della pericolosità.
- L'apprezzamento giudiziale deve rispettare il principio di proporzionalità: la misura deve essere adeguata e non più afflittiva del necessario rispetto al rischio concreto rappresentato dal soggetto.
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