Cassazione Penale, Sentenza n. 25101/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: si censura l'applicazione della recidiva al reato di evasione (capo B) quando la recidiva era stata contestata solo con riferimento al reato di furto (capo A) poi dichiarato improcedibile per difetto di querela; si contestava altresì l'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico in ragione dell'improcedibilità del reato-fine (furto).
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva ritenuto sussistente la recidiva rispetto al reato di evasione (escludendo la recidiva). Ha però respinto il motivo relativo all'aggravante del nesso teleologico, confermandone l'applicabilità anche se il reato-fine è stato dichiarato improcedibile. Ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, limitatamente alla verifica comparativa tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti e alla nuova determinazione della pena. Rigetto nel resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione per violazione di legge dedotto dal ricorrente; invocato per censurare l'erronea applicazione della recidiva al capo B
art. 61, n. 2, cod. pen.
La Corte interpreta l'aggravante del 'nesso teleologico' come applicabile anche quando il reato-fine è perseguibile a querela e la querela non è stata presentata o il reato-fine è divenuto improcedibile: l'aggravante mira a punire la maggiore pericolosità della condotta, indipendentemente dall'effettiva perseguibilità o estinzione del reato-fine
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte di cassazione ad annullare con rinvio per nuovo giudizio, specificamente utilizzata per rimandare la rivalutazione della comparazione tra circostanze ad altra sezione della Corte d'appello
Cass. Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018 (Bellilli)
Precedente richiamato che afferma la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico anche quando il reato-fine è perseguibile solo a querela e la querela non sia stata presentata; principio seguito dalla Corte nel caso di specie
Massime di principio
- Se la recidiva è stata contestata espressamente solo con riferimento a un reato poi dichiarato improcedibile, non può essere automaticamente applicata ai residui reati per i quali non è stata specificamente contestata.
- L'aggravante del 'nesso teleologico' può essere applicata anche se il reato-fine è divenuto improcedibile o perseguibile solo a querela non presentata: essa valuta la maggiore pericolosità dell'azione e non dipende dall'effettiva procedibilità del reato-fine.
- In caso di annullamento parziale per profili sanzionatori, la Cassazione può rinviare ad altra sezione della Corte d'appello per una nuova determinazione della pena limitata agli aspetti rimessi (es. bilanciamento tra attenuanti e aggravanti).
- La contestazione formale delle circostanze aggravanti o attenuanti deve essere chiara e specifica per ciascun capo di imputazione: l'omessa contestazione può determinare l'esclusione della circostanza nel giudizio successivo.
- Quando il ricorso in Cassazione riesce solo su profili di diritto relativi alla qualificazione delle circostanze, è probabile il rinvio per una nuova valutazione di comparazione tra attenuanti e aggravanti e per la determinazione della pena, salvo che la correzione non renda ininfluenti i restanti accertamenti (annullamento senza rinvio).
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