Cassazione Penale, Sentenza n. 23729/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caria Isal impugna la sentenza del Tribunale di Sassari che lo aveva dichiarato colpevole di guida senza patente (art.116, comma 15 d.lgs. n.285/1992) in quanto mai conseguita e con recidiva nel biennio, chiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.). Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge e omessa motivazione circa la mancata applicazione di art.131-bis, sostenendo la natura lieve del fatto, l'assenza di persone offese e l'impossibilità di programmare misure riparatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato di guida senza patente di cui all'art.116 commi 15 e 17 d.lgs. n.285/1992 è una fattispecie strutturalmente basata sulla condotta reiterata (recidiva nel biennio) e pertanto incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art.131-bis c.p. Ha inoltre valutato che il Tribunale di Sassari ha adeguatamente motivato l'esclusione della tenuità richiamando precedenti contestazioni amministrative (9/03/2019 e 6/12/2019) che configurano la recidiva nel biennio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il precedente giudizio resta efficace e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 116, commi 15 e 17
La norma punisce la guida senza patente quando la condotta è reiterata; richiede la ricorrenza della violazione nell'arco biennale perché si configuri il reato penale (struttura tipica basata sulla reiterazione).
codice penale, art. 131-bis
Stabilisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha interpretato la norma come inapplicabile ai reati che, per la loro struttura tipica, prevedono necessariamente condotte reiterate.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente/omessa). Il ricorrente ha invocato tali lett. per lamentare omessa applicazione/mancata motivazione su art.131-bis.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) non è applicabile ai reati la cui tipizzazione richiede la reiterazione della condotta; se il fatto è strutturalmente reiterato, la tenuità è ontologicamente esclusa.
- Se esistono precedenti contestazioni/sanzioni per guida senza patente nell'arco biennale, si configura la recidiva nel biennio e ciò esclude l'ammissibilità della tenuità del fatto.
- La difesa deve produrre elementi concreti e specifici per dimostrare l'assenza di reiterazione e la particolar tenuità; una motivazione giudiziale adeguata che evidenzi precedenti impedisce la riforma in Cassazione.
- In sede di Cassazione, quando il ricorso si basa su incompatibilità normativa tra la fattispecie e la causa di non punibilità, il controllo è di diritto e può determinare l'inammissibilità del ricorso senza rimettere in discussione la valutazione dei fatti adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Per situazioni analoghe, gli strumenti difensivi utili sono: dimostrare l'assenza di precedenti nel biennio, documentare la reale tenuità e collaborare con misure riparatorie; in mancanza di ciò, è probabile il rigetto della richiesta di applicazione di art.131-bis.
Testo integrale
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