Sentenza n. 3684/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del 17.01.2024 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, nel corso del giudizio, della sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Milano
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del 17 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, deducendo l'omessa esecuzione della pronuncia da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata l'11 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini da essa indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha eseguito la sentenza posta a fondamento dell'azione di ottemperanza, facendo venir meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta esecuzione della sentenza posta a fondamento del giudizio elimina l'interesse attuale alla decisione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Quando il giudizio di ottemperanza diviene improseguibile per l'esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →