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Sentenza

Sentenza n. 3684/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del 17.01.2024 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, nel corso del giudizio, della sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 173/2024 del 17 gennaio 2024 del Tribunale di Milano, deducendo l'omessa esecuzione della pronuncia da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, con nota depositata l'11 giugno 2026, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza nei termini da essa indicati. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l'amministrazione ha eseguito la sentenza posta a fondamento dell'azione di ottemperanza, facendo venir meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione della sentenza posta a fondamento del giudizio elimina l'interesse attuale alla decisione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del giudicato da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di ottemperanza diviene improseguibile per l'esecuzione sopravvenuta del giudicato, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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