Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei provvedimenti Cat.-OMISSIS- e -OMISSIS-, emessi dal Questore di Isernia e per la contestuale disposizione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sui presupposti previsti dalla legge; e, in via subordinata, dei provvedimenti Cat.-OMISSIS- e -OMISSIS-, emessi dal Questore di Isernia e per la contestuale disposizione del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione precedentemente concesso, sui presupposti previsti dall’art. 22, comma 11, T.U. Immigrazione; in via ulteriormente subordinata, dei provvedimenti Cat.-OMISSIS- e -OMISSIS-, emessi dal Questore di Isernia e la contestuale disposizione del rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno valido che si riterrà opportuno, che consenta al ricorrente di permanere nel territorio italiano; con comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare degli adempimenti competenza;

Giustizia amministrativa202600182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi del Questore di Isernia relativi al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e al rinnovo del permesso provvisorio per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto-flussi, aveva presentato istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. In seguito alla sospensione cautelare della revoca del nulla-osta, la Questura gli aveva rilasciato un permesso provvisorio di attesa occupazione, poi scaduto. Il nulla-osta era stato successivamente revocato per l'insufficienza della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro; la revoca era stata confermata con precedente sentenza del TAR. Il ricorrente impugnava quindi i dinieghi del Questore deducendo: l'assenza di una specifica base normativa per il rilascio e la successiva revoca del permesso provvisorio, in violazione anche del principio di non contraddittorietà; l'omessa valutazione dei lavori svolti in Italia, del percorso di integrazione e dell'incidenza dell'eventuale espulsione sulla sua vita personale e familiare; la violazione dell'art. 7 della Carta di Nizza, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998. In via subordinata chiedeva il rinnovo del permesso per attesa occupazione e, ulteriormente, il rilascio di qualsiasi altro titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La precedente sentenza, ormai richiamata dal giudice, aveva confermato la legittimità della revoca del nulla-osta, fondata sull'insufficiente volume d'affari del datore di lavoro e sulla conseguente mancanza di un requisito necessario per l'ingresso del lavoratore straniero. Poiché il permesso per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un valido nulla-osta per lavoro subordinato, la sua revoca o decadenza esclude il rilascio e il rinnovo del titolo. Inoltre, l'attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, non una mera promessa di assunzione; il ricorrente non aveva lavorato per il datore indicato nel nulla-osta, ma per altra impresa, in forza del permesso provvisorio ottenuto in esecuzione della misura cautelare, divenuto inefficace dopo il rigetto del ricorso contro la revoca. Il giudice ha escluso che il ricorrente rientrasse nelle ipotesi che consentono di rimanere in Italia per la ricerca di un nuovo impiego, non avendo perso un lavoro regolarmente instaurato e non essendo uno studente che avesse concluso il percorso accademico in Italia. Ha inoltre rilevato che non era stato provato il possesso di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro né il diritto a un titolo di soggiorno diverso. Il permesso provvisorio non era autonomamente censurabile, poiché costituiva atto esecutivo dell'ordinanza cautelare e, dopo la sentenza di rigetto, era decaduto; il ricorrente non aveva comunque interesse a dolersi di un atto a lui favorevole. I lavori svolti e il percorso di integrazione sono stati ritenuti irrilevanti rispetto alla mancanza dei presupposti legali. L'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto non applicabile, poiché riferito al diniego o alla revoca del permesso dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto. La domanda di rilascio di un qualsiasi altro titolo di soggiorno è stata dichiarata inammissibile, perché non preceduta da una specifica istanza amministrativa e, quindi, non accompagnata da un corrispondente diniego impugnabile. Spese compensate per la particolarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

    La disposizione tutela lo straniero che abbia perso un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, ma non si applica quando il rapporto con il datore indicato nel nulla-osta non sia mai stato instaurato.

  • art. 37 d.P.R. n. 394/1999, come richiamato nel provvedimento

    Quando a norma delle disposizioni del citato T.U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova permesso medesimo previa documentata domanda dell'interessato fino a sei mesi.

    La disciplina consente il rinnovo del permesso per il periodo previsto soltanto quando ricorrano i presupposti sostanziali del diritto a permanere per la ricerca di una nuova occupazione.

  • art. 37, comma 6, d.P.R. n. 394/1999, come richiamato nel provvedimento

    Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge.

    Alla scadenza del permesso per attesa occupazione, la permanenza è consentita solo in presenza di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro o dei requisiti per un diverso titolo.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si tiene anche conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

    La specifica valutazione dei vincoli familiari e sociali prevista dalla norma riguarda i titolari o familiari di ricongiungimento e non è stata ritenuta applicabile al diniego del permesso per attesa occupazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la discussione della causa nella camera di consiglio cautelare e previa comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un valido nulla-osta per lavoro subordinato; quando il nulla-osta sia revocato o decaduto per la mancanza dei requisiti legali, non sussistono i presupposti per il rilascio o il rinnovo del permesso.
  • L'istituto dell'attesa occupazione tutela lo straniero che abbia perso un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, o il cui contratto sia scaduto, e non chi sia entrato in Italia sulla base di una mera promessa di assunzione mai concretizzatasi.
  • Il lavoro svolto per un datore diverso da quello indicato nel nulla-osta non sostituisce il rapporto di lavoro presupposto dal titolo di ingresso e non consente, da solo, di ottenere il permesso per attesa occupazione quando il nulla-osta originario sia venuto meno.
  • Un titolo di soggiorno provvisorio rilasciato in esecuzione di una misura cautelare non costituisce necessariamente un titolo autonomo: dopo la definizione sfavorevole del giudizio presupposto, esso perde efficacia secondo gli effetti della pronuncia cautelare cui dà esecuzione.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno se l'interessato non ha previamente presentato all'amministrazione una specifica istanza e non esiste, quindi, un diniego amministrativo impugnabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.