Cassazione Penale, Sentenza n. 30278/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per opere di sbancamento e occupazione del demanio marittimo: il ricorrente sosteneva che gli interventi erano bonifica/remediation per rimozione di rifiuti e non opere edilizie, che non vi era modifica permanente del suolo ma solo ripristino ambientale rientrante in attività di interesse pubblico; invocava atti amministrativi a suo favore (verbale di sopralluogo, relazione geologica, autorizzazione paesaggistica, comunicazione SUAP) e l'orientamento secondo cui attraversamento temporaneo del demanio per finalità pubblicistiche non costituiva occupazione abusiva; chiedeva l'applicazione della scriminante putativa (art. 59, quarto comma c.p.) perché il fatto non sarebbe punibile in forma colposa e sosteneva di aver agito su autorizzazione dell'amministratore giudiziario e della Procura; contestava inoltre la qualificazione del fatto ai fini del reato di danneggiamento a beni archeologici (art. 733 c.p.), negando vincolo, nocumento e consapevolezza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato le condanne in primo e secondo grado. Ha ritenuto provato che l'imputato, quale legale rappresentante della società, aveva eseguito uno sbancamento che ha determinato una modifica permanente dell'orografia (terrazzamento con dislivello di circa dieci metri) e non una mera rimozione di rifiuti. Pertanto le opere erano suscettibili di disciplina edilizia e mancava il titolo abilitativo, con conseguente violazione dell'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001. Inoltre è stata ritenuta l'occupazione del demanio marittimo e il danneggiamento delle mura bizantine, fondando le condanne per i reati di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. e art. 733 c.p. La scriminante putativa è stata esclusa in ragione della arbitrarietà della condotta e della prova del dolo; l'eccezione dell'azione a fini pubblicistici è stata respinta perché l'intervento era permanente e finalizzato all'urbanizzazione privata. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. c)
Realizzazioni di opere di sbancamento, di riporto e di spianamento che determinano modificazione permanente dello stato e della conformazione del suolo rientrano nella disciplina edilizia e richiedono il preventivo titolo abilitativo; la natura ambientale del materiale rimosso non esclude l'applicazione della normativa edilizia se l'intervento ha carattere edile.
Codice della navigazione, artt. 55 e 1161
Occupazione abusiva del demanio marittimo e lavori che riducono la fascia di rispetto demaniale integrano illecito; il reato ha natura permanente e cessa solo con l'ottenimento dell'autorizzazione prescritta o con la demolizione delle opere.
Codice penale, art. 733
Danneggiamento di beni archeologici o storico-artistici è punibile anche quando il vincolo o il pregio siano oggetto di dubbio, se è provata la consapevolezza della rilevanza culturale o se gli atti dimostrano che l'agente aveva chiesto autorizzazioni consapevole della presenza dei resti; l'ignoranza del vincolo non esclude la responsabilità quando emergono elementi che indicano conoscenza o cautela.
Codice penale, art. 59, quarto comma
La scriminante putativa richiede che l'agente sia sinceramente e ragionevolmente convinto dell'esistenza di una causa di giustificazione; nel caso valutato è stata esclusa perché la condotta è stata ritenuta arbitraria e dolosa, non compatibile con una credenza ragionevole dell'esimente.
Massime di principio
- La qualificazione di un intervento come 'bonifica' o 'opera edilizia' dipende dalla natura, funzione e modalità dell'intervento: se comporta modificazione permanente del suolo (sbancamento, terrazzamenti, apporto o asportazione di terreno) rientra nella disciplina edilizia e richiede titolo abilitativo, anche se motivato da rimozione di rifiuti.
- La presenza di atti amministrativi favorevoli o di pareri non esonera l'autore dall'obbligo di verificare autonomamente i titoli autorizzativi necessari; l'agire su indicazioni di terzi (amministratore giudiziario, Procura, uffici) non solleva automaticamente da responsabilità penale.
- L'occupazione e la trasformazione della fascia prossima al demanio marittimo sono reati permanenti: la natura temporanea o finalità pubblicistiche va comprovata in modo inequivoco, e un intervento con effetti permanenti destinati a uso privato non è giustificabile.
- La scriminante putativa è applicabile solo se la convinzione dell'agente circa l'esistenza di una causa di giustificazione è sinceramente e ragionevolmente fondata; la mera volontà di rimuovere rifiuti non basta se l'intervento supera la semplice bonifica e assume carattere edilizio.
- Il danno o la lesione a beni culturali comporta responsabilità anche in presenza di dubbi sul vincolo quando emerga che l'agente era consapevole dell'esistenza di resti o aveva richiesto il parere della Soprintendenza; l'ignoranza del vincolo non è automaticamente esimente.
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