Cassazione Civile, Sentenza n. 2160/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (anno 2003) con recupero di maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per il disconoscimento di fatture passive emesse da Time Service SRL ritenute relative ad operazioni inesistenti nell'ambito di un presunto sistema fraudolento ("gruppo Tucci") finalizzato a trasferire risorse dall'estero e simulare prestazioni di intermediazione; Apogeo aveva chiesto l'accertamento dell'effettiva esistenza delle prestazioni sulla base di registrazioni IVA, movimentazioni bancarie e documentazione contabile. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR Lazio in appello ha riformato ritenendo provata, anche per presunzioni e indizi (risorse estere del gruppo, dinamiche dei pagamenti, dichiarazioni rese in sede di indagine), l'inesistenza delle operazioni e ritenendo irrilevanti ai fini probatori la sola regolarità formale delle registrazioni e dei bonifici. Apogeo ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'onere della prova e violazione dell'art. 36 DPR 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi proposti dalla Apogeo: ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità in relazione agli artt. 360, n.3, n.4 e n.5 c.p.c., ha confermato che l'Amministrazione finanziaria aveva fornito elementi indiziari idonei a provare l'oggettiva inesistenza delle operazioni (società "cartiera"/sistema fraudolento) e che la CTR aveva adeguatamente motivato l'inutilità probatoria della sola regolarità formale delle scritture e dei mezzi di pagamento. Ha escluso violazioni dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 36 DPR 546/1992. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Regole di ammissibilità e limiti del controllo di legittimità in Cassazione: n.3 (violazione o falsa applicazione di norme), n.4 (violazione di norme processuali e vizio motivazionale rilevante) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte applica questi limiti per respingere i motivi del ricorso.
art. 116 c.p.c.
Principio del libero convincimento del giudice e del "prudente apprezzamento" delle prove; la Corte ricorda le condizioni di ammissibilità della censura fondata su tale articolo.
art. 2697 c.c.
Regola sull'onere della prova: la Corte usa il principio per spiegare come va ripartito l'onere probatorio (l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione; il contribuente deve provare l'effettiva prestazione).
artt. 2727 e 2729 c.c. (presunzioni)
Criteri per le presunzioni (gravità, precisione e concordanza): la Corte richiama questi parametri per verificare la correttezza del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
art. 2967 c.c.
Richiamato nel ricorso (nel testo processuale) in relazione all'onere della prova; la Corte però sviluppa l'argomentazione richiamando i principi generali sull'onere probatorio (art. 2697 c.c.).
art. 36 del d.P.R. n. 546/1992
Norma sull'obbligo motivazionale delle decisioni delle Commissioni tributarie: la Corte valuta e ritiene non sussistente una motivazione meramente apparente o insufficiente nella sentenza di appello.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione: può farlo anche con elementi indiziari e presuntivi (es. struttura societaria fittizia, flussi finanziari anomali, ruolo di "cartiere").
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o l'esistenza di movimentazioni bancarie non sono, di per sé, prova sufficiente dell'effettiva prestazione se si inseriscono in un quadro indiziario di frode: tali elementi possono essere utilizzati per mascherare operazioni inesistenti.
- Per fondare una presunzione valida occorre che gli indizi rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la contestazione in cassazione deve articolare in modo puntuale perché il ragionamento presuntivo violi tali criteri.
- Il sindacato della Cassazione sui fatti è limitato: le censure che in realtà mirano a un diverso apprezzamento probatorio sono, di norma, inammissibili salvo che non si denunci l'omesso esame di un fatto storico decisivo, indicato con precisione e comprovata decisività.
- Per impugnare una decisione per vizio motivazionale in Cassazione è necessario dimostrare una carenza che rientri nel "minimo costituzionale" (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, inconciliabile o incomprensibile), non il semplice dissenso sul tenore e sulla sufficienza della motivazione.
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